Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 22 giugno 2010 (dep. il 6.7.2010) il Tribunale di sorveglianza di Bolzano respingeva l’istanza di "concessione della liberazione condizionale ai sensi del codice penale rumeno e della Convenzione di Strasburgo" avanzata da E.P. in relazione alla sentenza di condanna della Corte di appello di Bolzano dell’8.10.2008 in riconoscimento della sentenza della Corte di appello di Oradea (Romania) del 25.9.2007 e dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena del 12.12.2007.

Riteneva, in particolare, il tribunale che la liberazione condizionale prevista dalla norma straniera non possa trovare applicazione nel caso di specie. Infatti, il trasferimento del condannato nello "Stato di esecuzione", a norma della L. n. 344 del 1988 invocata dall’istante, comporta che l’esecuzione della pena venga sospesa nello "Stato di condanna" e che l’esecuzione della condanna continua unicamente secondo la disciplina dello "Stato di esecuzione" il quale resta vincolato esclusivamente, ai sensi dell’art. 10 della legge citata, alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo "Stato di condanna", ossia al tipo di sanzione e alla durata della pena residua.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’ E. il quale lamenta la violazione di legge avuto riguardo al rigetto della "istanza di liberazione anticipata". 3. Il ricorso è inammissibile.

Invero, da quanto si rileva dalla lettera del ricorso e dagli atti del procedimento, il ricorrente pur avendo indicato il numero e la data dell’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bolzano Impugnata che corrisponde all’ordinanza in atti, pone a fondamento del ricorso censure relative ad istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, mentre il provvedimento impugnato ha riguardo esclusivamente ad una richiesta di liberazione condizionale.

Pertanto, all’evidenza, i motivi del ricorso sono incoerenti rispetto all’ordinanza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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