Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.G. proponeva davanti alla Corte di appello di Caltanissetta opposizione contro l’ordinanza della medesima Corte di appello in data 21/12/2010, con la quale veniva dichiarato inammissibile una sua precedente istanza di revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento in data 18/12/2006.

Con l’ordinanza in data 19/4/2011 la Corte di appello di Caltanissetta disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ritenendo il provvedimento impugnabile solo con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente presentava memorie, pervenuta in data 30.9.2011 e 20.10.2011, con cui deduceva, tra l’altro, le false dichiarazioni della parte offesa, negando di aver mai proferito frasi minacciose nei suoi confronti.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per tardività in quanto risulta presentato all’ufficio matricola in data 20.3.2011, mentre l’ordinanza risulta notificata al ricorrente il 19.2.2011 e al suo difensore il 25/2/2011, quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e d) per i provvedimenti emessi in camera di consiglio. Il ricorso, comunque, è inammissibile anche nel merito. L’istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale, sicchè non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile.

Nel caso di specie, pur non risultando di agevole comprensione il contenuto del ricorso, non vengono dedotte le prove nuove, prospettandosi una diversa ricostruzione dei fatti, criticandosi le valutazioni operate dal giudice di merito, sollecitandosi, genericamente verifiche di cui non è dato cogliere la decisività ai fini del giudizio di revisione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *