T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 15-12-2011, n. 3186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura in epigrafe indicata, motivata con riferimento alla mancata presentazione di una dichiarazione di un Istituto Bancario o di una Compagnia d’Assicurazione o di un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione del servizio, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva.

Con i motivi aggiunti è stato censurato l’affidamento temporaneo del servizio de quo, disposto per il periodo dal 1.1.12 al 31.12.2011.

Motivi della decisione

Il ricorso principale va accolto, essendo fondato il quinto motivo.

La ricorrente ha allegato ai documenti di offerta una comunicazione proveniente da una società di servizi attiva nel settore delle fideiussioni e cauzioni (Banca d’Italia iscr. n. 138393), la quale dava atto che la proposta di fideiussione era stata inoltrata alla Compagnia "Cattolica Assicurazioni" (n. 3283573), rappresentando che "le festività non hanno permesso lo sblocco della Polizza in tempo utile".

Osserva il Collegio che la lettera di invito alla procedura impugnata è stata trasmessa a mezzo del servizio postale in data 21.10.2011, fissando al 3.11.2011 il termine per la presentazione delle offerte.

La ricorrente ha pertanto avuto a disposizione un lasso temporale particolarmente contenuto, nel quale vi erano inoltre festività e giornate lavorative di "ponte", il che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante, a fronte di un serio e documentato "principio di prova" circa l’imminente rilascio della garanzia richiesta, a concedere un breve differimento, necessario al completamento della pratica già avviata presso la detta Compagnia Assicuratrice.

Detta considerazione muove dalla lettura dell’art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che trova la propria palese ratio nell’esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto, al fine di evitare che l’esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti: il tutto in un’ottica intesa al contemperamento di principi talvolta in antitesi, come quello del favor partecipationis e quello della par condicio tra i concorrenti, il cui punto di equilibrio va trovato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 6 dicembre 2010, n. 2872). Tale norma comporta pertanto che l’Amministrazione ha il costante obbligo di disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 1537); soltanto, infatti, quando la documentazione sia del tutto mancante o assolutamente inidonea, oppure non sia possibile per l’amministrazione evincere alcuna certezza, non può trovare spazio l’esercizio del potere di integrazione (C.S. Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4674).

Il ricorso proposto per motivi aggiunti è invece infondato.

L’art. 2 del capitolato speciale impugnato con il ricorso principale statuisce espressamente che "il servizio avrà la durata di un anno a partire dalla data di comunicazione di avvenuta esecutività del contratto".

L’affidamento impugnato con motivi aggiunti, disposto per la durata di un solo mese e per un importo lordo di Euro 18.250,83, è pertanto autonomo da quello oggetto del ricorso principale, e giustificato con riferimento alla durata ed all’importo ridotto, peraltro anche rispetto a quanto sarebbe stato dovuto con la proroga del servizio a favore della deducente, nonché in ragione delle sottese ragioni d’urgenza.

In conclusione il ricorso principale va accolto e quello proposto con motivi aggiunti va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie quello principale e respinge quello proposto con motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *