Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41041

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso personalmente proposto da D.S. avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila del 9.2.2011 con la quale venne dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dallo stesso ricorrente contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti di Tribunale di Sulmona il 9.5.2006 per il reato di ricettazione; ritenuto che a sostegno del ricorso il D. deduce soltanto in modo del tutto generico presunte "infedeltà" del suo difensore di fiducia, invocando del tutto irritualmente di "essere sentito e giudicato in una nuova camera di consiglio" per esporre le "motivazioni in sua discolpa", ma senza interloquire sulle ragioni dell’inammissibilità dell’impugnazione di merito.

P.Q.M.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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