Cassazione civile anno 2005 n. 1675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
C. P. L., già pensionato di vecchiaia dall’01 luglio 1992 del Fondo Volo (Fondo di Previdenza del Personale di Volo dipendente da azienda di Navigazione Aerea), e rioccupatosi alle dipendenze di altra azienda di navigazione aerea dal 25 giugno 1996, si è visto sospendere dall’ I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso I.), per detto periodo di rioccupazione, l’erogazione della pensione di vecchiaia.
A seguito di ricorso del pensionato il primo giudice riteneva illegittima la sospensione e accoglieva la domanda.
La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello per deposito dell’atto di impugnazione oltre il termine di trenta giorni (29 luglio 2000) dalla data (07 dicembre 1999) di notifica della sentenza appellata.
Ricorre per cassazione l’I. affidandosi a due motivi di censura.
P. L. C. si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione del P. di inammissibilità del ricorso per Cassazione "per difetto di rappresentanza e di procura speciale", per essere il ricorso stesso intestato all’I., "in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., prof. M. Pad" e il mandato speciale, in calce al medesimo ricorso, rilasciato dal "legale rappresentante p.t." dell’Istituto "Dott. F. T." e sottoscritto da quest’ultimo quale "Presidente dell’I.".
In realtà il dott. F. T. è stato nominato Presidente dell’I. – in sostituzione del prof. M. P., a sua volta dimissionario con decorrenza 1^ ottobre 2002 come da nota del 10 settembre 2002 – con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 2002 in relazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04 ottobre 2002, e cioè in epoca antecedente alla data della notifica del ricorso (07 novembre 2002).
Orbene, la regolarità della proposizione del ricorso è riconnessa alla regolarità del mandato, tenuto conto che "nel caso in cui l’intestazione della sentenza di un atto giudiziario (nella specie comparsa di risposta) sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l’atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce allo stesso risulta invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale, che non incide sulla validità dell’atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società11 (Cass. 16 luglio 2003, n. 11144).
Con il primo motivo di ricorso l’I. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. in relazione agli artt. 170, 325 e 326 c.p.c., il tutto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Deduce il ricorrente Istituto che la sentenza, notificata alla sede I. di Roma-EUR in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, via Baldassarre Castiglione, n. 59, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’appello, in quanto la notifica della sentenza appellata senza alcuna menzione del procuratore doveva ritenersi effettata alla parte personalmente.
Con il secondo motivo di ricorso l’I. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. in relazione agli artt. 141, 145 e 292 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce il ricorrente Istituto che la sentenza, notificata alla sede I. di Roma-EUR in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, via Baldassarre Castiglione, n. 59, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’appello, in quanto la notifica della sentenza appellata, in violazione dell’art. 145 c.p.c., non era stata effettuata nella sua sede legale mediante consegna al rappresentante legale o, in mancanza, a persona autorizzata o addetta alla sede legale stessa.
Il ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado è stata notificata all’I. nel domicilio eletto nella sede di Roma – EUR di via Baldassarre Castiglione, n. 59, ma non anche ai sensi dell’art. 170 c.p.c. "al procuratore costituito, salvo che la legge disponga diversamente". Il principio, in thema, è che "l’art. 326 cod. proc. civ. collega la decorrenza del termine breve di impugnazione di una sentenza non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.. Pertanto la notifica di una sentenza al domicilio reale della parte anzichè presso il suo procuratore costituito, pur non essendo nulla, ma anzi pienamente valida ad altri fini, è inidonea alla decorrenza del termine per impugnare, anche per colui che l’ha notificata". (Cass. 01 febbraio 2000, n. 01069). In realtà, la notifica della sentenza nel domicilio eletto e non a mani del procuratore costituito, o, se si vuole alla parte ma senza la indicazione del procuratore costituito, deve intendersi effettuata nei confronti della parte personalmente, e, poichè essa non è tale da soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l’opportunità della proposizione del gravame, è inidonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione.
Ne consegue che l’appello, nel caso di specie, proposto e notificato comunque entro l’anno dal deposito della sentenza appellata, non poteva essere dichiarato tardivo, e il relativo atto di impugnazione inammissibile.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvedere in conseguenza del principio sopra affermato, nonchè al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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