Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione G.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18.11.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 4.7.2005 per il reato di ricettazione, commesso in epoca antecedente e prossima al mese di novembre del 1996.

Con l’unico motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge della sentenza per non avere rilevato la prescrizione del reato.

Si deve premettere che in effetti, il reato di ricettazione si sarebbe prescritto anteriormente alla sentenza di appello alla stregua del regime normativo introdotto dalla cd. legge Cirielli, che ha sensibilmente ridotto i termini prescrizionali. Nella specie, però, resta applicabile ai sensi della disposizione transitoria della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, la disciplina previgente, perchè la sentenza di primo grado è intervenuta prima della novella legislativa, situazione discriminante rimasta immune al vaglio di costituzionalità della norma transitoria, censurata dalla Corte Costituzionale, con sentenza nr. 393 del 23.10.2006, solo nella parte relativa all’applicabilità della disciplina abrogata ai procedimenti penali pendenti in primo grado per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, fosse stato soltanto aperto il dibattimento.

Trattandosi di delitto che secondo l’originaria previsione degli artt. 157 e 160 c.p., si prescriveva nel termine massimo prorogato di quindici anni, ne deriva pertanto la manifesta infondatezza delle censure difensive.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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