T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 3175

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna le ordinanze comunali di riduzione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali sopra indicate per violazione di legge ed eccesso di potere.

In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato che non ha più interesse a coltivare il ricorso in considerazione della scadenza dei provvedimenti non più reiterati.

La causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Come afferma giurisprudenza unanime (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530) la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).

In questa situazione, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, e, per tale motivo, lo dichiara improcedibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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