Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-05-2012, n. 7739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma S.B. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (TPZS), di cui era stato dipendente fino al 31.03.00, per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonchè della retribuzione del periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

2.- Costituitosi in giudizio l’Istituto eccepiva la prescrizione e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva applicabile impedivano il computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto con quanto dall’Istituto stesso corrisposto in adempimento del detto accordo aziendale.

3.- Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale e rigettava la riconvenzionale, dichiarando il diritto del ricorrente all’inserimento del compenso per lavoro straordinario nella base di computo di i.d.a. e di t.f.r. fino al 31.10.92. Proposto appello dal lavoratore e dalla s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS, la Corte di appello di Roma con sentenza 27.10.09 accoglieva l’impugnazione principale e rigettava l’incidentale, dichiarava il diritto del lavoratore al computo del compenso del lavoro straordinario ai fini del calcolo del t.f.r. anche per il periodo 1.1192 – 31.3.00, condannando IPZS al pagamento delle somme ulteriori.

4.- Questa sentenza è impugnata per cassazione da IPZS s.p.a.

Risponde S. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

5.- Parte ricorrente, premesso che il ricorso concerne il diritto all’inserimento del compenso per il lavoro straordinario nella base di calcolo (a) del trattamento di fine rapporto e (b) della tredicesima, della quattordicesima mensilità e della retribuzione per ferie, deduce i seguenti motivi di ricorso:

5.1.- Con il primo motivo deduce violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccnl grafici 1992 ed errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 2120 c.c. computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccnl del 1992 (in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del ccnl 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normali, reca l’aggiunta delle parole "nell’orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del ccnl 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del t.f.r. Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretazione dell’art. 34 dello stesso ccnl 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servigio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

5.2.- Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1362 c.c., contestando l’inserimento dei compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo di tredicesima e quattordicesima e retribuzione per ferie fino al 31.10.92, in quanto il giudice di merito ha ritenuto che fino a questa data la contrattazione collettiva avesse dato una nozione onnicomprensiva della retribuzione, senza tenere, invece, conto che l’ordinamento non conosce il principio generale di onnicomprensività. Invece, il compenso per il lavoro straordinario, anche se erogato in misura fissa e continuativa, non entra a far parte della retribuzione ordinaria posta a base degli istituti retributivi indiretti, salva la diversa volontà delle parti contraenti. Nel caso di specie, pertanto, il compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità e per retribuzione delle ferie avrebbe dovuto essere quantificato alla stregua della disciplina collettiva, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima (si veda il ccnl grafici del 1989 e del 1992, art. 7 per gli operai e art. 8 per gli impiegati), della quattordicesima (si veda il regolamento del personale) e della retribuzione per ferie (art. 6, parte 3 impiegati, e art. 5, parte 2 operai, ccnl 1989 e 1992).

6.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

7.- Quanto alla richiesta di ricalcolo del t.f.r., oggetto del primo motivo, deve rilevarsi che l’art. 34 del ccnl 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzione" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (comma 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali collettive la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione e quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestandone lavorativa nell’orario normale", Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativi, invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

In questi termini, dunque, il primo motivo è fondato.

8.- Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha adottato una elaborata motivazione per sostenere che il lavoratore avrebbe avuto diritto al computo del compenso percepito per lo straordinario ai fini non solo del t.f.r. fino alla cessazione del rapporto, ma anche della tredicesima, della quattordicesima e della retribuzione delle ferie. Nel dispositivo, tuttavia, lo stesso giudice "in accoglimento dell’appello principale ed in correlativa riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, dichiara il diritto di S.B. al computo del compenso per il lavoro straordinario prestato ai fini del t.f.r. per il periodo 1.11.92 al 31.03.00". Considerato che la prima sentenza, per stessa affermazione della Corte d’appello (seconda pagina della sentenza), aveva condannato IPZS al pagamento "della differenze a favore del ricorrente, della somma di Euro 12.699,33 a titolo di differente sull’indennità di anzianità e del t.f.r.", al punto che S. aveva proposto appello per ottenere il pagamento delle ulteriori somme che assumeva maturate a titolo di ricalcolo di tredicesima, quattordicesima e retribuzione ferie, deve ritenersi che la sentenza di appello oggi impugnata, per il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, abbia pronunziato solo in punto di ricalcolo del trattamento di fine rapporto.

Così ricostruito il contenuto della sentenza impugnata, il secondo motivo deve pertanto essere ritenuto inammissibile, atteso che sulle questioni da esso agitate il giudice di appello il ricorso non ha adottato alcuna pronunzia.

9.- In conclusione, fondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto che il compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92 procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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