T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 15-12-2011, n. 2392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società ricorrente ha specificamente impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, concernente di diniego del rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria per le opere realizzate nell’immobile adibito a centrale telefonica in via Pacinotti n. 53/67.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1)Eccesso di potere per errore nei presupposti e violazione dell’art. 71 delle norme di attuazioni

del P.R.G.;

2)Eccesso di potere per insufficiente motivazione ed omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto delle opere realizzate;

3)Contraddittorietà della disposizione impugnata con le prescrizioni dettate dal N.C.P.C.M. dell’ASL n. 6 del 23.10.2000.

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

Per resistere all’impugnativa si è costituito in giudizio il Comune intimato.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

In via fattuale va, anzitutto, evidenziato, che l’impugnato diniego ha riguardo alle seguenti opere edilizie realizzate dalla società ricorrente:

1)ampliamento di superficie coperta e di volume per la chiusura dell’esistente terrazza di collegamento con il limitrofo edificio, per tutti i piani in elevazione, con utilizzo delle stesse a locali deposito, trasmissioni, condizionatori, sala operatori, uffici e segreteria;

2)installazione sul terrazzo di copertura di strutture ed apparecchiature tecnologiche, quali pedane pedane metalliche, pompe di calore, e collocazione di n. 2 tralicci in ferro a supporto di n. 2 antenne aventi altezze pari a ml. 15,00 e 7,00 rispetto al piano del terrazzo.

Ora, va dato atto che il Comune di Palermo, in ordine alle opere di cui al punto 2), intervenendo in autotutela, con provvedimento n. 9 del 22.11.2011 ha annullato in parte qua il provvedimento impugnato.

Ne discende la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per tale parte di ricorso.

Quanto, poi, alle opere indicate sub 1), in ordine alle quali muove soltanto la censura di eccesso di potere per errore nei presupposti e violazione dell’art. 71 delle norme di attuazioni del P.R.G. (primo motivo), trattandosi di opere amovibili che non fanno perdere la caratteristica "di struttura aperta" alle terrazze di collegamento, non modificano la struttura e non aumentano la volumetria del fabbricato, va rilevato, che le opere descritte nel provvedimento sono ben riconducibili nell’ambito degli interventi che determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere.

A conferma, è sufficiente ricordare che la natura precaria di un intervento edilizio va valutata in relazione non ai connotati della struttura realizzata e, ancora, ai materiali utilizzati, ma alle esigenze ed all’utilità che la struttura stessa è destinata obiettivamente a soddisfare.

Tenuto conto di quanto avanti esposto, appare doveroso riconoscere che le opere realizzate dalla società ricorrente non risultano funzionalmente connesse a specifiche e ben individuate esigenze di carattere transitorio, idonee a rivelare un utilizzo precario e temporaneo per fini contingenti e cronologicamente determinati, bensì concretizzano nuove strutture destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo.

Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, infatti, nell’ipotesi di specie non si è in presenza di interventi irrilevanti sul piano urbanistico, atteso che le opere in argomento realizzano in maniera stabile la chiusura delle terrazze di collegamento adibiti a svariati usi (locali deposito, trasmissioni, sala operatori, uffici, ecc.), con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

Il ricorso, per la parte appena trattata, è pertanto infondato e va quindi respinto.

Le spese di lite possono compensarsi anche alla stregua del sopravvenuto provvedimento in autotutela dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe; lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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