Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-05-2012, n. 7734

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma D.I.R. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui era stato dipendente fino al 30.4.94, per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

2.- Costituitosi in giudizio l’Istituto eccepiva la prescrizione quinquennale e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva impedivano il computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto con quanto dall’Istituto stesso corrisposto in adempimento del detto accordo aziendale.

3.- Dichiarata la nullità del ricorso e proposto appello dal lavoratore, la Corte di appello di Roma con sentenza 20.10.09 accoglieva l’impugnazione principale e dichiarava il diritto del D. I. all’inclusione nella base di calcolo dell’i.d.a. e del t.f.r. del compenso per lavoro straordinario continuativamente prestato e del compenso pari a 10 minuti di lavoro straordinario dovuto ex art. 22 del regolamento del personale, condannando IPZS al pagamento dei relativi importi. Rigettava, inoltre, la riconvenzionale dell’IPZS. 4.- Questa sentenza è impugnata per cassazione dalla s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS. Risponde D. I. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

5.- Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dal controricorrente, che assume violato l’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto parte ricorrente non avrebbe depositato i contratti collettivi applicabili alla controversia. I contratti risultano, infatti, depositati nel testo integrale assieme al ricorso e di tale deposito è dato avviso nel capoverso finale del ricorso stesso.

6.- Parte ricorrente, premesso che il ricorso concerne il diritto all’inserimento del compenso per il lavoro straordinario nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, deduce un solo motivo di ricorso, con cui lamenta violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccnl grafici 1992 ed errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 2120 c.c..

Il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccnl del 1992 (in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del ccnl 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale", reca l’aggiunta delle parole "nell’orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del ccnl 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del t.f.r. Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretare l’art. 34 dello stesso ccnl 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servigio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

7.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

8.- L’art. 34 del ccnl 1.11.92 del personale delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servigio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1). Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzioni rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la " diversa previsione dei contratti collettivi (comma 2). La norma generale, in altre parole, concede alle parti contrattuali collettive la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativa", invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

In questi termini, dunque, il motivo è fondato.

9.- In conclusione, fondato il motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto che il compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92, procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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