Cassazione civile anno 2005 n. 1668 MEDIAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30/5/1996 PER L. N. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Torino la s.p.a. T. I. e la I. A. s.p.a. per sentirle condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 120.883.000= ciascuna, oltre interessi ed IVA, per l’attività di intermediazione svolta dall’attore nell’interesse delle società convenute e sfociata nella stipulazione del contratto di locazione dell’immobile sito in Torino via Carlo Alberto ang. Via Giolitti, di proprietà della s.p.a. A. I.. Le società convenute si costituivano e contestavano la domanda rilevando come il N. non avesse mai avuto contatti con le stesse e, quindi, l’assenza di ogni nesso di causalità tra l’attività dell’attore e la conclusione del contratto di locazione posto a base del compenso mediatorio.
Nel corso dell’istruttoria venivano escussi alcuni testi.
Con sentenza del 3/6/2000 il Tribunale adito respingeva la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese processuali.
Contro detta sentenza il N. proponeva appello con ricorso, cosicchè veniva fissata l’udienza del 12/12/2000, assegnando termine per la notificazione del "ricorso" e del decreto fino al 25/11/2000.
All’udienza suindicata le appellate si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente l’irritualità del ricorso proposto e la conseguente tardività ed inammissibilità dell’impugnazione, che contestavano comunque nel merito.
Con sentenza 28 marzo 2001 la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado, in forza del rilievo che il ricorso in appello avverso la sentenza notificata il 4/10/2000 era stato notificato – stante la conversione del rito da speciale in ordinario – il 21/11/2000, dopo che era decorso il termine breve per impugnare e, quindi, tardivamente.
Ha proposto ricorso per Cassazione il N. sulla base di due motivi.
Ha resistito la T. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327 e 339 c.p.c. e l’assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., premesso che il giudice di appello ha ritenuto tardivo il gravame – proposto mediante ricorso depositato presso la Cancelleria e poi notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – perchè notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, si duole che tale giudice abbia omesso di considerare che la notifica della sentenza era avvenuta solo da parte della I. A. e non anche da parte della T. e poichè si tratta di causa promossa per il pagamento della provvigione nei confronti del venditore e dell’acquirente e, quindi, di cause scindibili (in quanto la controversia non concerne un unico rapporto sostanziale e processuale) il termine per impugnare non è unitario, ma decorre dalle singole notificazioni a ciascuno dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza.
La censura non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell’affare concluso per effetto del suo intervento, da luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quando essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo – trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l’applicabilità del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve contro tutte le altre parti (Cass. 1152/95). E più recentemente ha ribadito in via generale che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia pronunziato su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, è applicabile la disciplina propria delle cause inscindibili, e, in particolare, in materia di gravami, del principio in base al quale, nel processo con pluralità di parti, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti. Ne consegue che, ove, a causa della scadenza del suddetto termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti delle altre parti (Cass. n. 9564/00).
La Corte torinese ha fatto puntuale applicazione dei principi esposti, alla cui stregua "il ricorso in appello proposto dal N. non può avere avuto l’effetto di interrompere il decorso del termine breve per impugnare (trenta giorni) la sentenza in oggetto, per cui la successiva notificazione a cura del "ricorrente in appello" del ricorso … e del decreto presidenziale di fissazione di udienza alle parti appellate risulta inevitabilmente tardiva rispetto al termine breve (essendo stata la sentenza notificata) di trenta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c.".
Il ricorso va, pertanto, rigettato con le rituali conseguenze in ordine alle spese del grado.

P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in completativi E. 4.100,00, di cui E. 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *