Cons. Stato Sez. III, Sent., 16-12-2011, n. 6623 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Interno chiede la riforma della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sezione I Ter n.1997/2011, che, in accoglimento del ricorso (con successivi motivi aggiunti) proposto dalla ricorrente in primo grado, già vice Prefetto Vicario della Prefettura di Latina, aveva annullato il provvedimento di trasferimento d’ufficio della stessa per incompatibilità ambientale alla Prefettura di Roma.

Deduce l’appellante Ministero che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l’Amministrazione aveva agito nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 della legge n.241 del 1990; infatti dalla sequenza procedimentale emergerebbe che la ricorrente aveva potuto partecipare al procedimento in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990 potendo rappresentare le proprie ragioni e scegliere la sede di propria preferenza.

Sul vizio di illogicità ed incongruenza della motivazione rilevato dal Tar la appellante sottolinea che il decreto del Capo Dipartimento del Ministero del 26 luglio 2006 esprime, per relationem, le motivazioni poste alla base del trasferimento richiamando la nota del Prefetto di Latina del 16 maggio 2006 con la quale è stata rappresentata la grave e delicata situazione venutasi a creare nella stessa Prefettura a seguito dei comportamenti assunti dalla dottoressa I., con accenno al documento dell’UNADIR del 9 maggio 2006 a firma della ricorrente in qualità di Segretario nazionale, contenente affermazioni e giudizi altamente lesivi di alcuni vertici della amministrazione e dello stesso Prefetto di Latina e del clima conflittuale creatosi all’interno della struttura periferica subito dopo l’arrivo della stessa ricorrente.

In una tale situazione, con gravi riflessi sulla credibilità e sul prestigio della struttura periferica, con rilevanza mediatica dei fatti ampiamente riportati dalla stampa locale, era, si afferma, impensabile ed illogico che la dottoressa I. potesse continuare a svolgere il delicato ruolo di Vicario del Prefetto.

Quanto poi alla nota di accertamento del debito del 12 giugno 2007 della Direzione provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e della Finanze (con cui l’interessata era chiamata a restituire la somma di euro 2.939,36= quale credito erariale conseguente all’adeguamento della diversa fascia retributiva di posizione all’indomani del suo trasferimento alla Prefettura di Roma), la richiesta di restituzione della somma, secondo l’appellante Ministero, è derivata dalla circostanza che, nel tempo tecnico necessario per adeguare, ai sensi del DPR n. 293/2005, la retribuzione di posizione al nuovo incarico presso la Prefettura di Roma, la dottoressa I. ha continuato a percepire la più alta retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico di Prefetto vicario presso la Prefettura di Latina.

Si è costituita la appellata, chiedendo con dovizia di argomentazioni la conferma della sentenza di primo grado.

Sono state depositate ulteriori memorie difensive.

All’udienza del 21 ottobre 2011, presenti entrambe le parti, il difensore della appellata ha depositato, con il consenso della Avvocatura dello Stato, ulteriore documentazione e quindi la causa è stata trattenuta dal Collegio per la definitiva decisione.

2. Rileva la Sezione che appare irrilevante la documentazione depositata alla udienza del 21 ottobre 2011 dalla difesa della dottoressa I. attestante la recente assegnazione della stessa ad altri incarichi di particolare rilevanza e delicatezza, idonei a suo dire a superare il giudizio negativo implicito nel trasferimento per incompatibilità ambientale e ad integrare un sostanziale sopravvenuta carenza di interesse da parte del Ministero alla coltivazione dell’appello.

Al riguardo occorre richiamare pacifici approdi della giurisprudenza amministrativa, secondo i quali il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né natura disciplinare, non postulando comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ma essendo condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, di fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede. Tale trasferimento ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente, tanto da trascendere da ogni valutazione circa l’imputabilità al dipendente di eventuali profili soggettivi di colpa per la situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi. L’impossibilità di riconoscere al procedimento un carattere sanzionatorio o disciplinare comporta quindi che siano del tutto ininfluenti i successivi sviluppi di carriera del dipendente o la eventuale successiva attribuzione allo stesso di incarichi di particolare rilevanza, che non incidono sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione al precedente trasferimento e che quindi non determinano in alcun modo, come nel caso in esame, una qualche carenza di interesse da parte dell’Amministrazione stessa a veder confermata, in sede giurisdizionale, la legittimità della sua precedente, contestata, attività.

3. Venendo al primo mezzo di appello, fondato è il motivo con il quale la amministrazione lamenta la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

Occorre al riguardo considerare che in data 10 luglio 2006 la dottoressa I. si è vista comunicare un telegramma datato 17 maggio 2006, di avvio del procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale dalla Prefettura di Latina a quella dell’Aquila. Con istanza dello stesso 10 luglio 2006 la ricorrente chiedeva di potere accedere agli atti del procedimento di trasferimento. Nelle more dell’accesso, con nota del 14 luglio 2006, la dottoressa I. comunicava alla amministrazione che alcuna incompatibilità ambientale poteva ravvisarsi presso la Prefettura di Latina imputabile ai suoi comportamenti e che, date le sue condizioni di salute, non era auspicabile un trasferimento presso la sede della Prefettura dell’Aquila.

Se è pure vero che il Ministero ha adottato il trasferimento prima ancora che la dipendente potesse conoscere integralmente gli atti relativi al procedimento di trasferimento avviato a suo carico, acquisiti dalla medesima solo in data 26 luglio 2006, cionondimeno l’interessata, all’evidenza, ha avuto modo di interloquire con la amministrazione prospettando compiutamente le proprie deduzioni e riserve in ordine alle vicende che hanno condotto all’emanazione del trasferimento e negando la sussistenza di alcuna situazione di incompatibilità ambientale tant’è che l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento, ha accolto la sua richiesta di trasferimento a Roma e non nella sede inizialmente indicata dell’Aquila.

Al riguardo si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in base al quale non si ha violazione dell’avvio del procedimento quando sia comunque intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato del procedimento in itinere e la partecipazione dello stesso al procedimento sia stata resa comunque possibile con forme equivalenti, in modo da poter ritenere in concreto raggiunto lo scopo perseguito dalla norma (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2062).

4. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di appello, con i quali il Ministero critica la sentenza del Tar nella parte in cui ha accolto il profilo di doglianza, con il quale si denunciavano difetto, illogicità ed incongruenza della motivazione del provvedimento.

Al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ritiene il Collegio che il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del personale del Ministero in data 26 luglio 2006 risulti adeguatamente motivato, conformemente a quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Tale atto, infatti, rinvia alla nota del Prefetto di Latina del 16 maggio 2006, nella quale si rappresentavano la grave e delicata situazione venutasi a creare nella stessa Prefettura (ove la ricorrente, in qualità di Segretario UNADIR, aveva espresso giudizi altamente lesivi dei vertici della Prefettura) ed il clima conflittuale creatosi tra il personale anche dirigenziale all’interno della struttura periferica, derivante dal comportamento della dottoressa I.; tale situazione veniva ritenuta nociva del prestigio, decoro e funzionalità dell’ufficio periferico.

Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito della valutazione dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 970 del 2010).

D’altro canto, anche la motivazione per relationem è ammessa, purché le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti; in particolare, proprio con riferimento al trasferimento per incompatibilità ambientale, si è rilevato che la motivazione può desumersi anche dall’intero iter procedimentale, ove dalla sequenza degli atti possano essere agevolmente ricavabili le ragioni sottese alle scelte discrezionali della amministrazione (Cons. Stato, IV, 31 gennaio 2001, n. 550).

Conclusivamente, non può ritenersi sussistente nella fattispecie il vizio di carenza di motivazione, riportando il decreto del 26 luglio 2006 le chiare ragioni del disposto trasferimento per incompatibilità ed essendo stata la stessa ricorrente messa in condizioni di prendere conoscenza per relationem di tutti gli atti del procedimento; mentre, per quanto riguarda la sua logicità e congruenza, il provvedimento si giustificava proprio per la esigenza di garantire la funzionalità e la rispettabilità della istituzione.

5. Fondato è anche l’ultimo motivo dedotto, con il quale viene censurato il capo della sentenza del Tar che aveva annullato la nota di accertamento del debito del 12 giugno 2007 della Direzione provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e Finanze con cui la interessata era stata chiamata a restituire la somma di euro 2.939,36= quale credito erariale conseguente all’adeguamento della retribuzione accessoria dovutale alla diversa fascia retributiva di posizione, cui corrispondeva il nuovo incarico assegnatole presso la Prefettura di Roma a seguito del trasferimento.

L’atto si giustificava, invero, per il fatto che, nel tempo tecnico necessario per adeguare, ai sensi del DPR n.293/2005, la retribuzione di posizione della ricorrente al nuovo incarico attribuitole presso la Prefettura di Roma, all’interessata era stata erogata la più alta retribuzione di posizione prevista per l’incarico vicariale già ricoperto presso la Prefettura di Latina.

Accertata la legittimità dell’azione della amministrazione quanto al trasferimento per incompatibilità ambientale, ne deriva necessariamente, in riforma anche di tale capo della sentenza, la legittimità del recupero delle maggiori somme erogate.

, corrispondenti a funzioni non svolte dall’interessata nel periodo di riferimento.6. In conclusione l’appello merita accoglimento e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.

7. Per l’andamento e la peculiarità della vicenda contenziosa, in deroga al principio della soccombenza, spese ed onorari dei due gradi di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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