Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto il ricorso personalmente proposto da A.A.C. avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto il 21.1.2009 per il reato di cui all’art. 648 c.p.;

ritenuto che oltre alla questione processuale, peraltro alquanto confusamente sviluppata, riguardante la ritualità della citazione a giudizio dell’imputato, e all’eccezione di prescrizione, il ricorrente propone questioni squisitamente di merito relative alla dedotta incompatibilità della condotta criminosa in contestazione con il suo "stile di vita" di soggetto bene integrato in Italia, e munito di regolari documenti; e contesta sempre in punto di fatto, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che il giudice territoriale avrebbe desunto esclusivamente sulla base di vaghi elementi indiziari;

ritenuto inoltre che il ricorso non contiene alcun riferimento ai vizi di legittimità indicati nell’art. 606 c.p.p., talchè ancor più deve essere privilegiata, rispetto all’apparente forma dell’impugnazione, la sostanziale volontà della parte di attivare il mezzo giuridico effettivamente previsto (cass, Sez. un. 26.9.1997, 26.1.1998, nr. 16).

P.Q.M.

Con verte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *