Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-12-2011, n. 6627 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’attuale appellante, Sig. L. F., ha partecipato al concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari nelle Forze Armate in ferma prefissata annuale (VFP1) ovvero in rafferma annuale e il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dd. 30 aprile 2010, IV Serie speciale.

Con provvedimento prot. n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010 emesso dal Centro Nazionale di Selezione Carabinieri n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010 il F. è stato escluso da tale concorso per inidoneità attitudinale.

Con ricorso proposto sub R.G. 4212 del 2011 innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il F. ha impugnato tale provvedimento unitamente a tutti gli ad esso presupposti e conseguenti, ivi segnatamente compreso il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010, deducendo al riguardo difetto di motivazione e dei presupposti, eccesso di potere, errata e falsa valutazione di elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio finale espresso nel giudizio di non idoneità, sviamento e ingiustizia manifesta, nonché violazione dell’art. 97 Cost. in relazione all’imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il F. ha dedotto l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento recante la sua esclusione dal concorso, nonché l’intrinseca incongruità del provvedimento medesimo rispetto al giudizio di "eccellente" e alla trascrizione di due brevetti sul proprio documento di servizio, da lui ottenuti quale VFP1 nel servizio prestato sino al 27 maggio 2010 nell’Esercito, segnatamente presso il Distaccamento di Lecce del Raggruppamento Unità Difesa (RUD).

Il giudice adito ha disposto con ordinanza collegiale n. 1361 dd. 6 ottobre 2010 incombenti istruttori, all’esito dei quali la difesa del F. ha prodotto note di udienza con le quali è stato ulteriormente sviluppato il contenuto delle predette censure di eccesso di potere.

In particolare, la difesa stessa ha rimarcato che dalle vigenti "norme tecniche" per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso di cui trattasi, approvate con determinazione n. 52/17 CC dd. 16 aprile 2010 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, risulta che gli accertamenti medesimi si articolano nelle seguenti fasi, ossia:

a) Somministrazione e correzione dei test; i test e le prove attitudinali sono somministrati ai candidati collettivamente in aula e corretti con modalità automatizzata o manuale.

b) Valutazione dei test svolta dall’ufficiale psicologo, il quale redige una "Relazione psicologica" per ciascun candidato dopo aver esaminato i responsi che questo ha fornito al test.

c) "Intervista attitudinale di selezione", svolta dall’ufficiale perito selettore indagando nei settori di competenza indicati nel profilo attitudinale e utilizzando le indicazioni "di orientamento" ricavate dalla "Relazione psicologica" e dal "Questionario informativo"; il medesimo ufficiale perito selettore redige quindi una sintetica "Scheda di valutazione attitudinale", strutturata nelle aree cognitive, comportamentale e dell’assunzione di ruolo.

La difesa del ricorrente ha quindi evidenziato che agli atti di causa non risultavano prodotti dall’Amministrazione intimata i test e le prove attitudinali sostenuti dal F. medesimo, nonché il suo "Questionario informativo", con conseguente impossibilità di collegare il contenuto della "Relazione psicologica", a firma del Maggiore PSC CC Vitale Barba dd. 13 luglio 2010 e riguardante – per l’appunto – lo stesso F., con le prove e i test da questi sostenuti; né, sempre secondo la stessa difesa, allo stato degli atti poteva essere altrettanto ragionevolmente collegata l’"Intervista attitudinale di selezione" dd. 14 luglio 2010, riguardante sempre il F. e sottoscritta dal Ten. Col. CC Carlo Montemurri, perito selettore, con la predetta "Relazione psicologica" asseritamente riferita al Francoe con il mancante "Questionario informativo".

1.2. Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza resa in forma semplificata à sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. il giudice di appello ha respinto il ricorso, "considerato che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto; ritenuto, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 18 agosto 2003 n. 7145); considerato che dall’esame della documentazione versata in atti in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 1361 del 6 ottobre 2010 emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri; considerato che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico; considerato che, per quanto concerne la lamentata carenza istruttoria, la stessa non si rinviene, atteso che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52/17 datata 16 aprile 2010, così come risulta dalla documentazione versata in atti; ritenuto, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione".

Lo stesso giudice di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole nella complessiva misura di Euro 1.500,00.

2.1. Con l’appello in epigrafe il F. chiede la riforma della surriferita sentenza, reiterando in buona sostanza le censure già dedotte in primo grado e deducendo comunque la mancata acquisizione, da parte del giudice di primo grado, dei test e delle prove attitudinali sostenuti dal F. medesimo, nonché del suo "Questionario informativo": omissione, questa, che avrebbe pertanto reso del tutto apodittici gli assunti contenuti nella sentenza medesima.

2.2. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Con ordinanza collegiale n. 4212 dd. 13 luglio 2011 la Sezione ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo processuale di primo grado.

2.4. Con susseguente ordinanza collegiale n. 4505 dd. 27 settembre 2011 la Sezione ha disposto l’acquisizione presso l’Amministrazione intimata di copia dei test somministrati al candidato, posto che erano state sino a quel momento acquisite agli atti di causa soltanto le risposte agli stessi, nonché il questionario informativo redatto nei riguardi dello stesso.

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011 la difesa dell’appellante ha fatto constare che tale ultima ordinanza non è stata ottemperata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

3.1. Tutto ciò premesso. l’appello in epigrafe va respinto.

3.2. Il Collegio reputa innanzitutto inutile la reiterazione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 4505 del 2011 in quanto gli atti acquisiti risultano comunque esaustivi al fine della decisione della causa.

Va in tal senso ribadito che le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa, rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore; e l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392).

Orbene, dall’esame del verbale prot. 314716 dd. 14 luglio 2010 della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali costituita per il concorso in questione consta che per l’ "area cognitiva" il F. ha conseguito un giudizio di "compatibilità", nel mentre per le aree "comportamentale" e "assunzione di ruolo" il F. medesimo è stato giudicato "non compatibile".

Nel medesimo verbale si legge pure che, "come chiaramente evidenziato nella relazione psicologica e nella scheda attitudinale, il candidato appare piuttosto impulsivo, non sempre adattabile a contesti pressanti e a sistemi rigidi di norma".

In particolare, se per l’ "area cognitiva" si afferma che "il bagaglio culturale" del candidato "è di accettabile livello; l’eloquio è abbastanza chiaro e corretto; il pensiero è originale, ma poco articolato; riferisce una normale propensione per l’aggiornamento autonomo", per l’ "area comportamentale" viene denotato che il candidato medesimo è "energico, ma poco sincero e manipolativo, tende ad adottare comportamenti istintivi e non sembra poter garantire, in situazioni stressanti e complesse, la necessaria riflessività; rigido e poco disponibile al confronto, sotto stress tende ad assumere atteggiamenti oppositivi e polemici", nel mentre per l’ "area dell’assunzione di ruolo la motivazione prospettata è astratta e generica, riferita essenzialmente alla necessità di una stabilità occupazionale ma priva di elementi concreti e comunque non sufficientemente interiorizzata; si tratta di un soggetto che non fornisce sufficienti garanzie di stabilità nelle scelte, soprattutto in situazioni di difficoltà o complesse".

Rebus sic stantibus non necessita, quindi, acquisire ulteriori supporti documentali, posto che questo giudice non può per certo sostituirsi alla discrezionalità tecnica propria dello psicologo e del perito selettore nella valutazione delle risposte date dal candidato alle domande a lui sottoposte e nel responso conseguentemente dato sulla sua personalità e sulla sua congruenza con le esigenze dell’Arma.

Comunque sia, dall’esame della documentazione sin qui acquisita risulta già di per sé logica e in sé preclusiva per il giudizio di idoneità attitudinale del candidato la valutazione di "non compatibibile" espressa per l’ "area dell’assunzione di ruolo" sull’evidente base del "Questionario informativo" compilato dal medesimo F. e da dove in effetti emerge una carenza di spinte motivazionali, insufficientemente elaborate, queste, da parte di costui nella sua richiesta di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, posto che l’aspetto prevalente (se non addirittura assorbente) che ben si coglie dall’insieme delle risposte da lui date è quello della ricerca della stabilità economica: aspetto che a ragione la Commissione ha reputato di per sé insufficiente e che, per l’appunto, "non fornisce sufficienti garanzie di stabilità".

L’all. A alle predette "Norme tecniche" approvate dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri reca in tal senso il "profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri effettivi", e al Par. 6 è – per l’appunto – testualmente richiesta "un’adeguata motivazione al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati", e non quindi la generica ricerca di un lavoro retribuito.

Nondimeno, anche i predetti profili, individuati dallo psicologo, di scarsa sincerità, manipolatività, istintività che impedisce la riflessività nelle situazioni stressanti e complesse, cui si accompagnano rigidità, scarsa propensione al confronto e tendenza ad atteggiamenti oppositivi e polemici, confliggono con le necessità di "capacità d’adattamento ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ed al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all’aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento" (cfr. all. A cit., Par. 5), nonché di "autocontrollo emotivo inteso come capacità d’agire a ragion veduta anche in situazione inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni, nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi o operosi" (cfr. ibidem, Par. 4), e – ancora di "livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità all’ambiente con riferimento alla maturazione, all’esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere e al senso di responsabilità; sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell’Istituzione, il buon senso, la rettitudine, la capacità d’iniziativa, la riservatezza, la capacità d’osservazione" (cfr. ibidem Par. 3).

Né il giudizio di inidoneità attitudinale riportato dal F. può reputarsi smentito dal giudizio di "eccellente" e dalla trascrizione di due brevetti sul documento di servizio del F. quale VFP1 nell’Esercito sino al 27 maggio 2010 e assegnato al Distaccamento di Lecce del Raggruppamento Unità Difesa (RUD) con mansioni di fuciliere e di cinofilo (cfr. sul punto il predetto "Questionario informativo" acquisito agli atti di causa).

Il Collegio non sottace in tal senso che tale pregressa assegnazione del F. comproverebbe di per sé una sua buona propensione alla vita nell’ambito militare, posto che il RUD è un apparato interforze dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), ossia del servizio segreto militare, il cui comando si trova presso la Caserma "Casal Forte Braschi – Nicola Calipari" in Roma, ma con varie sedi distaccate, e che ha il compito istituzionale di curare la vigilanza, la difesa e la logistica delle installazioni militari dell’Agenzia predetta.

Risulta pertanto che l’Istituzione militare ha invero avuto modo di apprezzare determinate doti dell’attuale appellante: doti che, per l’appunto, si sono rivelate conferenti per le mansioni ivi a lui in concreto attribuite.

Nondimeno, tale pur comprovata "propensione" del F. ad un ambito di vita militare, contraddistinto, per di più, da un ben intuibile tasso di riservatezza – ma che, per l’appunto, altro non può essere che "propensione",proprio perché accertata e calibrata per la misura annuale dell’impegno richiesto quale VFP1 -, va misurata in termini di vera e propria "attitudine militare" solo nel contesto della ben più pregnante selezione per l’accesso alla ferma quadriennale volontaria (VFP4), posto che per gli accertamenti attitudinali relativi al reclutamento di volontari per un più lungo periodo è irrilevante che il giudizio di non idoneità contrasti con la mancata emersione della non idoneità psicoattitudinale stessa nel corso degli accertamenti precedentemente operati in occasione della visita di volontario in ferma breve: in vero nel più lungo periodo di servizio militare i requisiti fisiopsicoattitudinali richiesti sono più rigidi rispetto a quelli per la scelta dei militari in ferma prefissata annuale; né assume rilevanza il richiamo ai lusinghieri precedenti di servizio dell’interessato, in quanto il curriculum del militare non presenta alcuna connessione con le particolari indagini che vengono effettuate riguardo alla "attitudine militare" suddetta (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2010 n. 2754).

In tal senso va evidenziato non solo che il F., per espressa sua ammissione nel predetto "Questionario informativo", non ha in precedenza superato anche le prove di VFP4 presso l’Esercito, ma che l’Arma dei Carabinieri richiede comunque standard attitudinali ben più complessi, che non si fondano soltanto sulla conformità delle cognizioni professionali e di carattere dell’aspirante a servire nelle Istituzioni militari, ma contemplano il possesso di doti aggiuntive, specifiche per l’espletamento dei servizi di polizia militare e civile, nonché di indagine giudiziaria.

Consegue da ciò, quindi, l’intrinseca improponibilità di qualsivoglia raffronto tra il pur lodevole servizio prestato dall’interessato quale VFP1 nell’Esercito con l’esito della verifica attitudinale qui contestato.

3. Le spese e gli onorari della presente fase del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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