Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-12-2011, n. 6624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sigg.ri G. meglio specificati in epigrafe, nella loro qualità di proprietari ed eredi, proponevano innanzi al Tar per l’Abruzzo, L’Aquila, ricorso volto ad ottenere nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, in relazione ad un procedura ablatoria che aveva interessato terreni di loro proprietà, siti in frazione Bazzano del predetto Comune, la condanna delle Amministrazioni alla restituzione dei suoli già oggetto di occupazione ritenuta illegittima o, in subordine, la condanna delle stesse alla corresponsione del valore venale dei suoli e al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei fondi.

I ricorrenti riferivano che l’occupazione d’urgenza disposta con decreto del Prefetto della Provincia di L’aquila del 25/2/1986 in favore del Consorzio aveva interessato i loro suoli per un superficie di mq 6043, allo stato trasformati con la realizzazione di immobili.

In particolare, le aree in questione sarebbero state utilizzate, in parte, per la realizzazione di un immobile destinato alla sede della Dogana di L’Aquila e all’ufficio di redazione di una TV locale e per la restante parte alienate alla Società G. Papola e Figli s.a.s per ospitare un’attività commerciale di ristorazione e pernottamento.

Il Tar per l’Abruzzo con sentenza n.724/2010 accoglieva il proposto gravame nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto condannava il Consorzio per il Nucleo Industriale di L’Aquila alle restituzioni ed al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti ai sensi dell’art. 35 comma 2 del d.lgs n. 80/98, con i criteri e le modalità pure stabiliti in motivazione.

Il Consorzio ASI ha impugnato tale decisum, affidando all’appello le seguenti censure:

Erroneità della sentenza per grave errore di fatto di carattere revocatorio: Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, sul rilievo che l’immobile realizzato dal Consorzio e sede della Dogana e della TV locale insisterebbe su un’area pubblica (particella ex 463), estranea al procedimento di espropriazione, di proprietà pubblica;

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto automaticamente caducato il decreto di esproprio, mai impugnato dai sigg.ri G.;

Erroneità della sentenza nella parte in cui richiama la disciplina dell’accessione ordinaria (art.935 e ss codice civile). Erroneità della sentenza nella parte in cui dispone la restituzione delle aree espropriate;

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto il risarcimento del danno e la restituzione dei frutti civili.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati sigg.ri G. che hanno contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

Anche l’ Amministrazione statale dell’Interno si è costituito per resistere.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che ai fini del decidere, vada disposta una verificazione ai sensi dell’art. 44 del T.U. approvato con R.D. n.1054 del 1924 – ora art. 66 C.P.A. – volta ad accertare quanto segue:

l’esatto stato dei luoghi;

b) quali siano le aree di proprietà dei ricorrenti interessate dalla procedura ablatoria per cui è causa, quali quelle occupate e trasformate per effetto dell’attività dell’Amministrazione;

c) l’individuazione, con l’indicazione della superficie e degli estremi catastali, dell’area su cui insiste l’immobile del Consorzio locato in parte a sede della dogana e in parte a redazione della TV locale, con l’indicazione della titolarità e della provenienza delle relative particelle;

d) l’identificazione della particella n.855 e delle ex particelle nn 67 e 463 con l’indicazione degli immobili ivi insistenti nonché l’appartenenza delle aree così censite.

La verificazione viene affidata al Dirigente pro tempore dell’Ufficio del Territorio posto nel Comune di L’Aquila (quale articolazione territoriale dell’Agenzia del Territorio) che provvederà a disporla con le seguenti modalità:

il predetto dirigente nominerà un funzionario dirigenziale fornito di specifiche competenze in materia urbanistica ed edilizia che potrà farsi coadiuvare da un geometra di sua fiducia, dipendente dell’Ufficio del Territorio suindicato;

il dirigente nominato ed il geometra effettueranno il primo accesso sul posto previa comunicazione alle parti del giorno e dell’ora fissate, trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno sette giorni prima;

il medesimo dirigente redigerà il verbale delle operazioni (annotando le osservazioni eventualmente formulate dalle parti) e al termine di queste ed entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio delle operazioni, redigerà una relazione finale con le conclusioni in ordine ai vari punti oggetto del chiesto accertamento, con l’allegazione della relativa cartografia e di ogni documento ritenuto utile alla comprensione della vicenda " de qua".

Le spese relative alla verificazione in parola saranno poste a carico della parte che risulterà soccombente all’esito del giudizio e liquidate come da nota giustificativa.

Ogni altra statuizione è rinviata all’ulteriore trattazione della causa e all’uopo sin d’ora viene fissata per il prosieguo l’ultima udienza pubblica del mese di marzo dell’anno 2012, coincidente con il giorno 27 di detto mese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, sospesa ogni statuizione in ordine al rito, al merito e alle spese del giudizio, ordina che sia disposta la verificazione di cui in motivazione nei sensi e termini ivi esposti.

Dispone che copia della presente decisione sia a cura della Segreteria comunicata alle parti costituite in giudizio e trasmessa al Dirigente pro tempore dell’Ufficio del Territorio di L’Aquila.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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