Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7957 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposta da Z. T. con ricorso del 6 novembre 2007 in relazione alla eccessiva durata del processo civile ordinario di risarcimento del danno da lei proposto davanti al Giudice di pace di Napoli con atto di citazione notificato il 2 novembre 2001 e definito in primo grado con sentenza del 17 febbraio 2006-8 maggio 2006. Ha ritenuto la Corte di appello che la ricorrente avrebbe dovuto dare la prova della pendenza del procedimento ovvero del mancato decorso del termine di sei mesi decorrente dalla data in cui la decisione con cui si conclude il procedimento è divenuta definitiva;

2. Z.T. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg., con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte E.D.U. sull’art. 6. paragrafo 1 della C.E.D.U. nonchè sugli artt. 13, 32, 35 e 41 (sulla non necessità della prova del danno non patrimoniale e sull’irragionevole divario con i parametri della stessa Corte Europea), dell’art. 1224 e segg. c.c., art. 2056 c.c., artt. 318, 321 e 737 c.p.c. e art. 81 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 117 Cost., comma 1;

3. Rileva la ricorrente che l’azione ex L. n. 89 del 2001 era proponibile in quanto la sentenza del giudice di pace depositata l’8 maggio 2006 è passata in cosa giudicata il 22 giugno 2007 per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. e applicazione del periodo di sospensione feriale dei termini. Conseguentemente il termine semestrale per la proposizione dell’azione di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 (art. 4) era ancora in corso alla data di deposito del ricorso (6 novembre 2007);

4. Non svolge difese il Ministero intimato.

Ritenuto che:

5. Il ricorso è fondato. L’azione di equa riparazione era proponibile essendo al momento della proposizione del ricorso alla Corte di appello ancora in corso il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto il 22 giugno 2007. 6. Va pertanto accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con decisione nel merito sulla domanda di equa riparazione che si stima equo liquidare per il periodo eccedente la durata ragionevole della procedura (dal 3 novembre 2004 al 22 giugno 2007) in complessivi Euro 3.000 tenuto conto della natura del diritto fatto valere nel procedimento presupposto (diritto al risarcimento del danno alla persona e alle cose subito in incidente stradale).

7. Al pagamento della somma indicata con interessi dalla domanda va conseguentemente condannato il Ministero a cui carico debbono porsi le spese processuali del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale derivato dalla eccessiva durata del giudizio civile, della somma di 3.000 Euro con interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui 50 Euro per spese, 378 per diritti e 445 per onorari per il giudizio di merito e in Euro 665, di cui 100 per spese, per il giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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