T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 16-12-2011, n. 9844 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che si tratta di gara per l’affidamento di servizi di vigilanza armata e accoglienza relativamente agli uffici di A. s.p.a., da qualificarsi come impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 28, del D.lgs n. 163/2006;

– che trattandosi quindi di un appalto di cui all’art. 217 del predetto Codice dei contratti, va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame, condividendo il Collegio le diffuse argomentazione svolte nella sentenza del Cons. St., Ad. Pl., n. 16/2011;

– che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, presso il quale la controversia può essere proseguita ai sensi dell’art. 11 del CPA;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, essendo intervenuto solo di recente il chiarimento giurisprudenziale dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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