Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7956 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D.B.A. e D.R. C. della somma di Euro 6.000 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale conseguente all’eccessiva durata della procedura fallimentare a carico della s.a.s. Verde Giuseppe e figli Elettromeccanica dichiarata dal Tribunale di Benevento il 24 giugno 1996 e ancora in corso nel febbraio 2009 stimando in sette anni la durata ragionevole della procedura e in 1.000 Euro per anno di durata eccessiva l’indennizzo;

2. Il Ministero propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Ministero ritiene che il termine di durata ragionevole individuato dalla Corte in sette anni non sembra tener conto della particolare complessità della procedura fallimentare; b) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Ministero ritiene che in considerazione della scarsa possibilità di recupero del credito il parametro di liquidazione poteva essere ridotto ragionevolmente a 750 per ogni anno di durata eccessiva almeno per il primo triennio;

3. Non svolgono difese gli intimati.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è infondato. Il termine di durata ragionevole può essere elevato a sette anni secondo la giurisprudenza di legittimità qualora la procedura fallimentare sia condizionata da procedimenti giudiziari ordinari ad essa collegati (cfr. Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza n. 5316 del 4 marzo 2011).

5. Non si ritiene di poter accogliere neanche il secondo motivo di ricorso in quanto la natura del credito e l’esito negativo della ripartizione dell’acuivo hanno provocato un grado di disagio sicuramente superiore al normale senza che si possa ipotizzare la ricorrenza del fenomeno della sofferenza crescente in relazione al protrarsi del tempo di definizione della procedura.

6. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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