Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.M. ha proposto dichiarazione di ricorso all’ufficio matricola della casa circondariale ove è detenuto nei giorni immediatamente successivi l’emissione del dispositivo del provvedimento emesso il 2 maggio 2011 dal Tribunale di Catania, riservandosi di presentare motivi a sostegno dell’impugnazione tramite il difensore di fiducia.

Emesso avviso di fissazione dell’odierna comparizione, accertata la mancanza in atti della motivazione dell’ordinanza, è stata acquisita in data 17 ottobre attestazione della cancelleria del Tribunale richiamato, riguardante il persistente omesso deposito della motivazione dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, non essendo l’impugnazione proponibile avverso il solo dispositivo in quanto rispetto ad esso non è possibile articolare alcuno dei motivi di ricorso previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., che necessariamente attengono allo sviluppo motivazionale del provvedimento, assenza che, all’evidenza, condiziona la possibilità di formulare motivi di impugnazione, la cui presenza è a sua volta essenziale per la sua ammissibilità.

Risulta del tutto pacifico che il termine per proporre impugnazione decorra dalla data di comunicazione del deposito dell’ordinanza, proprio per consentire l’esposizione dei motivi che nel presente giudizio devono riguardare la conformità del provvedimento al modulo legale e non una rivalutazione del merito, unico controllo possibile in assenza di un’esposizione motivazionale, controllo pacificamente incompatibile con la valutazione di legittimità demandata questa Corte.

Ne consegue che debba accertarsi l’inammissibilità dell’istanza proposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..

Si esclude invece la condanna al pagamento dell’ammenda, stante la situazione concreta venutasi a creare, costituita dal notevole decorso temporale tra la data della decisione e quella odierna, nella quale risultano inutilmente decorsi i termini fissati al giudice per il deposito della motivazione, situazione che non può creare ulteriore penalizzazione del diritto dell’interessato ad accertare la legittimità della sua sottoposizione alla limitazione della libertà.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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