T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 16-12-2011, n. 9843

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso non risulta fondato in quanto, oltre alla nota del 18 gennaio 2011 che AGEA ha inviato a tutte le organizzazioni informandole della perentorietà del termine di presentazione delle domande di contribuzione, l’art. 10, comma 3, del Reg. CE n. 104/2000 è chiaro nel fissare il termine di quattro mesi dalla fine dell’anno per l’erogazione degli aiuti da parte degli Stati membri, tanto che l’altro termine di sette settimane fissato dagli artt. 9 e 12 del Reg. CE n. 2058/2000 per la presentazione dei programmi operativi non può non comprendere anche quello di presentazione delle relative istanze di contribuzione;

– che il ricorso va respinto con conseguente soccombenza relativamente alle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di AGEA che si liquidano in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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