Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7955 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di S.R. della somma di Euro 37.500 oltre interessi legali dalla data del decreto a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale conseguente all’eccessiva durata della procedura fallimentare a carico dello S. che aperta con dichiarazione di fallimento del (OMISSIS) si era conclusa con decreto del 7 novembre 2006;

2. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione avverso il predetto decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Ministero ritiene erronea perchè inadeguata alla complessità del procedimento la durata ragionevole della procedura indicata dalla Corte di appello in quattro anni; b) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e segg.. Il Ministero rileva come un peso decisivo nella durata della procedura fallimentare è da attribuire al contenzioso tributario connesso al fallimento S.; c) violazione e/o falsa applicazione artt. 2 e 3. Il Ministero ritiene ingiustificata la liquidazione di una somma pari a 1.500 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura pur in assenza di iniziative sollecitatorie da parte dell’odierno intimato e di conseguenze sfavorevoli riconducibili alla durata della procedurale piuttosto che alla dichiarazione stessa del fallimento;

3. Non svolge difesa l’intimato.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è fondato in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto della incidenza sulla durata della procedura dei giudizi penali e tributari collegati alla stessa (cfr. Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza n. 5316 del 4 marzo 2011 secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 la complessità della procedura fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, è rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo, in quanto al tempo ordinario della procedura fallimentare deve aggiungersi quello relativo all’altro procedimento).

5. E’ inoltre fondata la censura relativa alla liquidazione dell’indennizzo dato che la Corte di appello si è discostata dai parametri normalmente utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità senza addurre alcuna motivazione.

6. Il ricorso va pertanto accolto con cassazione del decreto impugnato e rideterminazione in 21.250 Euro dell’indennità complessiva tenendo conto della durata ragionevole di sette anni della procedura e della maggior incidenza del danno non patrimoniale in relazione al protrarsi della durata eccessiva (cfr. Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza n. 17922 del 30 luglio 2010).

7. Le spese del giudizio di merito vanno rideterminate in considerazione della diversa determinazione dell’indennità. 8. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale per la non ragionevole durata della procedura fallimentare, della somma di 21.250 Euro con interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 1.140, di cui SO Euro per spese, 600 per diritti e 490 per onorari. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 375, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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