Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7952 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Cooperativa a r.l. La Marmorera Cautanese propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla consolidata giurisprudenza della C.E.D.U. sull’art. 6, p.1 della Convenzione Europea e sull’illogico divario con i parametri della stessa Corte Europea. Contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5); b) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 commi 1 e 3 contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 2056 c.c. oltre che dell’articolo 1226 e seguenti cod. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5). Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5); c) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta alla Corte di appello di aver calcolato la durata del procedimento a partire dalla data dello stato passivo fallimentare e non invece dalla data della domanda di ammissione al passivo. Con gli altri due motivi di ricorso la ricorrente lamenta la insufficienza della liquidazione dell’indennizzo se comparato con i parametri della giurisprudenza della Corte Europea.

3. Non svolge difese il Ministero.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è infondato. La Corte di appello è stata costretta a far decorrere la data di inizio del procedimento oggetto della valutazione di ragionevole durata dal deposito dello stato passivo non avendo fornito la ricorrente indicazioni circa la data della domanda di ammissione al passivo.

5. Da tale data (8 novembre 1999) alla proposizione del ricorso per equa riparazione (16 marzo 2007) sono intercorsi sette anni e 4 mesi.

La Corte di appello ha stimato quindi una durata eccessiva della procedura in danno della società ricorrente di anni due e ha liquidato l’indennizzo in 2.000 Euro adottando un parametro annuo di liquidazione di 1.000 Euro.

6. La determinazione dell’indennizzo operata dalla Corte di appello è conforme ai parametri di liquidazione minima adottati da questa Corte in conformità alla giurisprudenza Europea. Ciò avuto riguardo sia alla durata ragionevole di una procedura fallimentare complessa che questa Corte ha ritenuto di contenere nel termine massimo di sette anni (Cass. civ. sezione 6-1, ord. n. 5316 del 4 marzo 2011) e al parametro di liquidazione annuo (cfr. Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza, n. 11922 del 30 luglio 2010, secondo cui ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore del Ministero che liquida in Euro 495 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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