Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.M. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila che ha dichiarato la inammissibilità, per aspecificità dei motivi, dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 335 c.p. resa dal Tribunale di Sulmona.

Il C. sostiene, con il primo motivo, che,in erronea applicazione dell’art. 127 c.p.p., la corte ha proceduto alla declaratoria con rito camerale, che invece necessita del contraddittorio e con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione, che ha adottato un iter argomentativo a sua volta generico e senza alcun riferimento al gravame, poichè emergerebbe assoluta discordanza tra lo stesso ed i motivi proposti avverso la condanna.

Motivi della decisione

Il ricorso è da rigettare.

E’ da osservare, quanto al primo motivo, che l’inammissibilità dell’impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, senza l’osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest’ultimo posticipato all’eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza. (Sez. 3, Sentenza n. 16035 del 24/02/2011 Cc. (dep. 21/04/2011) Rv. 250280). Parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che il C. si è limitato a contestare l’affermazione, da parte del giudice di secondo grado, di aspecificità del motivo di appello, senza provvedere nè all’allegazione o alla trascrizione integrale di quest’ultimo motivo, nè a dedurre comunque quale fossero le sue argomentazioni sviluppate nella impugnazione e come esse fossero specifiche ed attinenti al tema della decisione.

E’ peraltro principio pacifico, affermato con uniformità di arresti, che il requisito previsto dall’art. 581, lett. c), ossia la indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la impugnazione, sia soddisfatto non mediante una generica invocazione della propria estraneità ai fatti, ma mediante la enunciazione dei punti della decisione cui si riferiscono le doglianze e la specifica esposizione delle critiche che si oppongono alla decisione e della loro pertinenza rispetto gli accertamenti in atti e le ragioni adottate nella motivazione censurata.

Tanto non è stato ravvisato nel caso in esame dalla ordinanza, posto che la Corte ha rilevato che il C. si era limitato ad una apodittica negazione della sussistenza del reato ascrittogli.

Consegue al rigetto la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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