T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 16-12-2011, n. 9831

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento dell’istanza essendo, nelle more del giudizio, venuta a conoscenza dell’atto richiesto;

Considerato quindi che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, in ragione anche del complessivo comportamento processuale della parte resistente, che le spese di giudizio vanno poste a carico di quest’ultima e liquidate in complessivi euro 1000,00 (euro mille);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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