T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 16-12-2011, n. 9830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe impugna la parte ricorrente il silenzio rigetto in ordine alla istanza, presentata alle società I. S.p.a. e R.F.I. S.p.a, per ottenere copia degli atti ivi indicati relativi al contratto di appalto in essere tra le stesse parti.

Reclama, in proposito, il proprio diritto a conoscere gli atti inerenti l’esecuzione contrattuale al fine della tutela dei propri diritti a causa delle problematiche insorte in merito al contratto di appalto n. 5/2007 del 29.01.2007, stipulato tra la parte ricorrente e la società I., in nome e per conto di R.F.I.; deduce, pertanto, la violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.; degli artt 24 e 97 della Costituzione; degli articoli 22 e ss. della legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 25; eccesso di potere, carenza dei presupposti di fatto e di diritto; arbitrarietà; irragionevolezza; ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento.

Conclude la parte ricorrente, chiedendo, in accoglimento del ricorso, la co0ndanna delle intimate società all’esibizione dei documenti come indicati nella istanza del 16.09.2011, oltre che al risarcimento dei danno derivanti dalla impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in modo compiuto e sin dall’inizio, attraverso l’instaurazione del giudizio innanzi alla competente A.G. entro il 14.11.2011.

Si è costituita in giudizio l’intimata società R.F.I. – R.F.I., eccependo l’incompetenza territoriale del Tar Lazio, l’inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva della società I., l’inammissibilità, e comunque, l’infondatezza della introdotta azione, e, infine, la cessazione della materia del contendere, alla stregua della comunicazione di I. in data 8 novembre 2011 e dell’avvenuto accesso ai chiesti documenti il successivo 16 novembre 2011.

La società I. non si è, invece, costituita in giudizio.

Con memoria depositata il 7 dicembre 2011, la parte ricorrente ha confermato di avere ricevuto i documenti, chiedendo, pertanto, declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da R.F.I., in quanto i documenti richiesti attengono alla esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori da eseguirsi nell’ambito territoriale della regione Campania.

Sul punto è sufficiente osservare che la controversia inerente il silenzio rifiuto serbato su istanza di accesso a documenti relativi ad un appalto di lavori pubblici non attiene, in via diretta e immediata, al rapporto contrattuale in essere, ma deve essere ricondotto all’esercizio dell’autonomo diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la disciplina dettata dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990; pertanto, ai fini della determinazione della competenza territoriale, trova applicazione l’ordinario criterio di cui all’art. 13, comma 1), del c.p.a., che assume a riferimento la competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’amministrazione, (o soggetto ad essa equiparata per i fini che ne occupa), che ha emanato l’atto.

Deve pure essere disattesa l’eccezione sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva di I., in via generale, nei giudizi amministrativi tale legittimazione va riferita all’amministrazione cha ha adottato l’atto ritenuto lesivo ed impugnato, ovvero cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati; nella specie, è incontestato che destinataria dell’istanza di accesso è proprio I., che sul punto non si era espressa esplicitamente, facendo formare il silenzio rifiuto oggetto di impugnativa; pertanto, ha interesse a resistere nel presente giudizio, onde sostenere le ragioni ostative alla chiesta ostensione documentale.

Tanto precisato in via preliminare, il Collegio deve dare atto che, nelle more della definizione del contenzioso, la parte ricorrente ha ricevuto la copia degli atti del cui accesso si controverte; quanto sopra, è confortato dal deposito documentale delle parti, che hanno versato in atti il verbale in data 16.11.2011 in cui si da atto della esibizione di tutti gli atti di cui alla istanza del 16.09.2011.

Pertanto, alla luce di quanto determinatosi in pendenza del giudizio relativamente al capo di domanda relativo alla esibizione dei documenti richiesti, in modo pienamente satisfattivo delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.

Quanto, infine, al capo di domanda relativo alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti dalla omessa esibizione degli atti richiesti, lo stesso deve essere stralciato, essendo soggetto al rito ordinario.

Pertanto, al fine di consentire che lo stesso venga trattato ed esaminato in udienza pubblica, la parte ricorrente dovrà formulare apposita istanza di fissazione di udienza per la discussione dello stesso ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 71, c.p.a..

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le part, sussistendo sufficienti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III ter, dichiara, con riferimento al ricorso in epigrafe,

– dichiara, con riferimento al primo capo di domanda la cessazione della materia del contendere;

– dispone lo stralcio del secondo capo di domanda, onerando parte ricorrente di presentare rituale istanza di fissazione d’udienza, come specificato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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