Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7950 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La s.r.l. F.lli Tesauro propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 6 paragrafo 1 e art. 13 della C.E.D.U. nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e travisamento interpretativo di un fatto storico attinente la domanda e il processo. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia interpretato la sua domanda di equa riparazione limitata alla procedura fallimentare a suo carico e non anche alla precedente fase del concordato preventivo; b) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 6 paragrafo 1 e art. 13 della C.E.D.U. nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente lamenta che la valutazione di complessità della procedura fallimentare, effettuata dalla Corte di appello al fine della determinazione in un solo anno della non ragionevole durata del processo, sia immotivata e smentita dai dati oggettivi emergenti con riguardo all’effettivo svolgimento della procedura; c) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 comma 1 e art. 3 e dell’art. 13 della C.E.D.U.. La ricorrente rileva che in assenza di cause straordinarie la durata ragionevole del processo civile, incluso il processo fallimentare, non debba essere superiore a tre anni e che a tal fine anche la fase pre-processuale, e quindi anche il concordato preventivo, è suscettibile di valutazione ai fini dell’art. 6, p. 1 della C.E.D.U..

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Ritenuto che:

3. Il ricorso è infondato.

4. Quanto al primo motivo occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. 1 sezione n. 821 del 14 gennaio 2011 e n. 20166 del 12 ottobre 2004) è orientata a ritenere che, in tema di equa riparazione ex L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare che ad essa consegue non costituiscono un’unica procedura, essendo la prima distinta da quella fallimentare, anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una consecuzione. Va ritenuto infatti che la dichiarazione di fallimento consecutiva all’ammissione alla procedura di concordato preventivo costituisce una fase ontologicamente distinta dalla procedura di concordato che l’ha preceduta (Cass. civ. sezione 1 n. 20166 del 12 ottobre 2004).

5. Il secondo motivo che non illustra le ragioni per le quali ritiene violate le norme indicate ha maggiore consistenza quanto al dedotto vizio di motivazione ma si rivela del tutto infondato in relazione al preteso discostamento da parametri standard della giurisprudenza Europea e di legittimità (che ritiene una procedura fallimentare di media complessità esperibile ragionevolmente in cinque anni o in sette anni laddove dalla procedura origini un contenzioso civile ordinario, cfr Cass. civ. 1 sezione n. 26421 del 16 dicembre 2009 e Cass. civ. sezione 6-1 ordinanza n. 5316 del 16 gennaio 2011). Nella specie la Corte di appello ha ritenuto esperibile in quattro anni la procedura anche in considerazione del precedente svolgimento del concordato preventivo che ha consentito di avvalersi dell’acquisizione e della stima dei beni venuti a costituire l’attivo fallimentare. Non vi è stata dunque alcuna insufficienza o illogicità della motivazione anche in considerazione delle molteplici attività compiute nel suo corso che la stessa società ricorrente ha indicato analiticamente.

6. Le ragioni sin qui esposte sono idonee a motivare il rigetto anche del terzo motivo di ricorso.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 435 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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