Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di T.F. propone ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena emessa il 15 marzo 2011 dal gup del tribunale di Forlì, in relazione al delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti e falsa testimonianza.

Con l’unico motivo si lamenta violazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sesties per avere il giudice disposto nella pronuncia la confisca dell’automezzo che nel corso del giudizio era stato sottoposto a sequestro preventivo, senza fornire giustificazione del provvedimento ablativo, ed in contrasto con quanto stabilito dalla legge in materia di confisca facoltativa, quale quella eseguita nel concreto, dovendosi escludere la presenza di un nesso di relazione essenziale tra il bene e il reato.

Si richiamano i documenti depositati nel corso dell’udienza camerale, volti a legittimare l’acquisto eseguito grazie alla permuta di un precedente automezzo ed al versamento di una somma, del tutto compatibile con gli introiti economici di T. all’epoca dei fatti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

L’esame del provvedimento impugnato consente di escludere la pertinenza di quanto dedotto in ricorso in merito alla mancanza degli elementi legittimanti il provvedimento di confisca, posto che l’atto ablativo non è stato emesso in applicazione dell’evocato L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, ma con riferimento all’art. 240 c.p., la cui applicazione, anche nei casi di confisca facoltativa, è possibile nell’ambito del procedimento definito con sentenza di applicazione pena, secondo quanto stabilito dall’art. 445 c.p.p., comma 1 in ragione della nuova formulazione introdotta a seguito della modifica contenuta nella L. 12 giugno 2003, n. 134, che prevede quale unico limite al potere dispositivo del giudice sul punto la motivazione del provvedimento.

Nella specie l’esame del provvedimento impugnato consente di accertare la presenza della motivazione, avendo il giudice fatto riferimento alla strumentalità dell’auto riguardo la consumazione del reato, la cui aderenza al caso concreto non risulta contestata in ricorso che, come esposto in narrativa, pone in discussione la provenienza lecita del denaro per l’acquisto del bene, circostanza di fatto che non ha fondato il provvedimento richiamato, il che impone di escludere la pertinenza dei rilievi contenuti in ricorso rispetto alle articolazioni motivazionali dell’atto impugnato.

Ne consegue che, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza, debba giungersi alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata come in dispositivo, in ragione della natura di procedimento, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *