Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7949 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e falsa applicazione di legge (della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1173 c.c.). I ricorrenti lamentano la erronea fissazione della decorrenza degli interessi sulle somme liquidate come indennizzo dalla data del decreto invece che della domanda; b) violazione e/o falsa applicazione di legge ( art. 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5). I ricorrenti lamentano la violazione dei minimi tariffari in materia di spese processuali e la liquidazione di un solo onorario anche per la fase antecedente la riunione dei ricorsi.

2. Non svolge difese il Ministero. ritenuto che:

3. Il ricorso è fondato.

4. Quanto al primo motivo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. civ. n. 18150 del 5 settembre 2011) secondo cui "l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata". 5. Il secondo motivo è anch’esso fondato dovendosi tenere conto nella liquidazione delle spese del giudizio di merito della proposizione separata dei ricorsi e della loro riunione in sede di discussione.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti dalla domanda gli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte di appello a titolo di equa riparazione.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in Euro 8.077 di cui Euro 100 per spese, 3.932 per diritti e 4.045 per onorari, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, e al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 800 di cui 700 Euro per onorari e 100 per spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv.to Ferdinando Emilio Abbate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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