Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7947 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. C.R., Ca.Pa., Lo.Ca., c.d., c.g., ca.al., propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione di legge (della L. n. 89 del 2001, art. 1173 c.c.). I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della decorrenza dalla domanda degli interessi legali; b) violazione e/o falsa applicazione di legge ( art. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5 e 6). I ricorrenti lamentano la liquidazione sotto i minimi tariffari delle spese del giudizio svoltosi davanti la Corte di appello e la liquidazione di un unico onorario anche per la fase del giudizio antecedente alla riunione.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio;

Ritenuto che:

3. Il ricorso è fondato.

4. Quanto al primo motivo va richiamata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. civ. n. 18150 del 5 settembre 2011) secondo cui "l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata". 5. Il secondo motivo è anch’esso fondato dovendosi tenere conto nella liquidazione delle spese del giudizio di merito della proposizione separata dei ricorsi e della loro riunione in sede di discussione.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti dalla domanda gli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte di appello a titolo di equa riparazione.

Condanna il Ministero lai pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in Euro 4.714 di cui Euro 100 per spese, 1.914 per diritti e 2.700 per onorari, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.300 di cui 1.200 Euro per onorari e 100 per spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv.to Angelo Giuliani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *