T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 1769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la nota depositata il 12/12/2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso per l’avvenuta approvazione del P.G.T.;

Dato atto che l’avv.to Soldani chiede la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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