Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Vista la nota depositata il 12/12/2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso per l’avvenuta approvazione del P.G.T.;
Dato atto che l’avv.to Soldani chiede la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
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