T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 1763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Rilevato:

– che la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento;

– che secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 5/4/2007 n. 152; sez. IV – 8/5/2003 n. 2424; sez. IV – 30/7/2002 n. 4073; sez. IV – 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza – nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico – esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi;

– che l’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d’armi già rilasciate;

– che l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile "vulnus" all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa;

– che in definitiva il provvedimento di rilascio del porto d’armi e l’autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l’istante sia una persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. sentenze brevi Sezione 12/6/2009 n. 1222; 31/7/2009 n. 1725; 19/11/2009 n. 2245; 28/12/2009 n. 2636; 14/1/2011 n. 42);

Tenuto conto:

– che il potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione può essere esercitato in senso negativo all’istanza dell’interessato ogni qualvolta emerga la non necessità per condizioni di vita, di ambiente e personali del richiedente;

– che tale potere può essere, peraltro, esercitato anche nell’ipotesi in cui venga richiesto da parte dell’interessato il rinnovo del titolo abilitativo in questione;

– che tuttavia in tale situazione l’autorità procedente non può non tenere conto dei presupposti che avevano giustificato il rilascio, in precedenza, della licenza del porto d’arma;

– che, nella motivazione dell’eventuale atto di diniego, deve essere all’uopo evidenziato il mutamento delle circostanze di fatto che avevano sorretto il suddetto titolo (Consiglio di Stato, sez. VI – 22/5/2008 n. 2450; sentenza Sezione 16/10/2009 n. 1752; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 14/7/2011 n. 1886);

Motivi della decisione

– che, venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie da affrontare, il Tribunale deve rilevare – alla luce della documentazione prodotta dall’amministrazione resistente – la sussistenza di un’inidonea attività istruttoria, con conseguente palese difetto di motivazione;

– che l’amministrazione non ha infatti evidenziato circostanze sopravvenute atte a rendere ragione del mutato avviso, limitandosi a richiamare genericamente le decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica;

– che il verbale 9/3/2011 prodotto tardivamente in atti (riferito alle esigenze del Corpo di polizia locale) prescrive il rilascio solo nel caso emergano motivate e circostanziate esigenze attestate dall’istante;

– che, in esito all’ordinanza istruttoria 1/12/2011 n. 1681, la Prefettura ha nuovamente dato conto (seppur tardivamente) della circolare del Ministero dell’Interno 29/9/1990, recante l’indirizzo di rilasciare il titolo di polizia solo nel caso di dimostrata effettiva necessità di difesa personale;

– che nel caso in esame tuttavia l’interessato ha fruito della licenza per numerosi anni consecutivi dal primo rilascio (cfr. istanze dal 2000 al 2009 allegate in atti), non essendo affiorati in tale ampio periodo elementi ostativi;

– che non è contestata dall’amministrazione la permanenza della condizione che aveva sempre giustificato la disponibilità dell’ulteriore arma, ossia il fatto che le dimensioni ragguardevoli della pistola di ordinanza rendono difficoltoso il porto in abiti civili, mentre per regolamento interno in caso di convalescenza non è possibile portare l’arma in dotazione;

– che, come già rilevato, la valutazione delle circostanze può mutare in conseguenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ovvero sulla base di una rivalutazione di quelle originariamente considerate;

– che di ciò, tuttavia, deve darsi adeguato conto, tanto più in ipotesi – come quella che si riferisce alla posizione del ricorrente – nelle quali si è in presenza di un giudizio di affidabilità reiterato negli anni dalla medesima amministrazione;

– che anche l’asserita assenza di minacce in relazione agli incarichi ricoperti non è stata messa in correlazione con elementi di novità rispetto ai precedenti giudizi favorevoli;

Considerato:

– che si già osservato che il compito precipuo dell’autorità di pubblica sicurezza è quello di esprimere un giudizio di affidabilità alla luce dei fatti occorsi;

– che l’atto gravato è pertanto inficiato da difetto di istruttoria e di motivazione, essendo necessario un più approfondito apprezzamento dei fatti dedotti dal ricorrente, ferma restando la necessità di una rigorosa valutazione dei presupposti stabiliti dalla legge (cfr. sentenza Sezione 6/5/2005 n. 408);

– che l’atto medesimo presenta chiari profili di lesività, poiché racchiude una determinazione univoca e perentoria;

– che in definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce degli indirizzi restrittivi adottati comunque dall’amministrazione in materia di porto d’armi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Condanna l’amministrazione soccombente a rifondere al ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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