T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 1761 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce una situazione giuridica attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie (Consiglio di Stato, sez. V – 23/2/2010 n. 1067);

– che il diritto di accesso non è dunque ostacolato dalla pendenza di un (eventuale) giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.

– che in tale ottica è stato rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita;

– che di conseguenza la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte dell’eventuale processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (sul punto si veda il precedente Sezione 25/2/2011 n. 341);

Rilevato:

– che nel caso di specie l’istanza di esibizione è rivolta ad ottenere informazioni e scritti della cartella clinica relativa al defunto L. P. P., per intraprendere eventuali iniziative in sede giurisdizionale contro l’atto di revoca del testamento;

– che non siamo dunque in presenza della rivendicazione giudiziale di un diritto che spetta solo "in astratto" a colui che lo aziona, poiché in concreto affiora il vantaggio – che il legislatore ritiene "comunque" degno di apprezzamento – consistente nel rendere possibile la cura e la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici;

Atteso:

– che in ambito sanitario la cartella clinica contempla un complesso di dati (anamnestici, obiettivi, specialistici, strumentali e documentati) raccolti dai sanitari sulla persona del paziente durante la sua degenza ospedaliera;

– che, dato l’elevato numero di informazioni sulla salute ivi racchiuse, anche il diritto di accesso alle cartelle cliniche è regolato dal Codice della privacy ed in particolare dall’art. 92;

– che quest’ultimo (riproducendo sostanzialmente l’art. 60 sull’accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) stabilisce che le istanze di accesso possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta sia giustificata dalla documentata necessità di:

a) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del Codice, che sia di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Tenuto conto:

– che nel caso di specie, però, il problema di una comparazione di interessi configgenti non si pone in radice, perché il diritto alla riservatezza – che appartiene alla categoria dei diritti della personalità tradizionalmente configurati come assoluti, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili – si estingue con la morte del titolare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 9/6/2008 n. 2866);

– che, in questo quadro fattuale, è irrilevante il fatto che i ricorrenti siano o meno titolari di un diritto "di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" né che siano o meno eredi effettivi del soggetto cui si riferiscono i dati;

– che il giudice deve viceversa accertare se gli istanti abbiano maturato "iure proprio" il diritto all’accesso ai dati contenuti nella cartella clinica;

– che ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D. Lgs. 196/2003 "I diritti di cui all’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

– che detta disposizione è stata richiamata dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 9/7/2003 (Bollettino del n. 41/luglio 2001) avente ad oggetto: "Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"";

– che, se nella fattispecie non viene in considerazione l’interesse alla riservatezza, devono in ogni caso essere esaminati i presupposti generali per il riconoscimento del diritto di accesso (ossia la sussistenza dell’interesse giuridicamente rilevante);

– che in tale contesto i controinteressati (divenuti beneficiari in seguito alla revoca del testamento) non possono pretendere di esercitare alcuna opposizione, sia perché il loro interesse è analogo a quello vantato dai ricorrenti, sia perché appunto i diritti personali si sono estinti con la morte del de cuius;

Atteso:

– che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi "interessati", "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso";

– che l’aspirazione a difendere in giudizio i propri interessi giuridici è tutelata a livello costituzionale (art. 24 Cost.);

– che i ricorrenti hanno esplicitato le ragioni della loro istanza, tesa ad affermare interessi propri corrispondenti a situazioni giuridiche degne di apprezzamento collegate ai documenti richiesti in copia (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 17/11/2007 n. 1877);

– che, nel richiedere il rilascio di copia della cartella clinica e dei documenti sanitari della congiunta, i ricorrenti hanno evidenziato la titolarità di una posizione qualificata, risultando beneficiari dei beni del de cuius in virtù del testamento olografo predisposto in data 16/2/2004, seppur successivamente revocato con atto pubblico del 17/6/2009;

– che i ricorrenti sono in buona sostanza titolari di una "situazione giuridicamente rilevante" che li legittima a pretendere l’esibizione di atti potenzialmente capaci di giovare alla salvaguardia della propria aspirazione ad una porzione di patrimonio del defunto, dalla successione del quale sono stati a loro avviso ingiustamente estromessi;

Ritenuto:

– che in conclusione il gravame è fondato e deve essere accolto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Direttore Amministrativo degli Istituti Ospitalieri di Cremona di divulgare, mediante presa visione ed estrazione di copia, i documenti individuati con l’istanza di accesso.

Condanna l’Azienda Ospedaliera resistente a corrispondere ai ricorrenti la somma di 2.500 Euro a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione alla rifusione in favore dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Spese compensate nei confronti degli altri membri evocati in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

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