Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 2/2/11 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di G.M. volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1 bis, op:

era rilevato che la pena da espiare superava il limite di legge previsto per il beneficio richiesto (fine pena 9/12/15).

Ricorreva per cassazione la difesa deducendo violazione di legge, penale (punto 1: non era stata considerata la possibile applicazione della misura dell’affidamento in prova ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, essa sola richiesta con l’istanza presentata dopo l’emissione, irritualmente sospesa dallo stesso Pm, di un ordine di esecuzione di pene concorrenti senza concessione del termine per la proposizione delle misure alternative e demandando genericamente al TdS ogni provvedimento in proposito) e processuale (punto 2: mancata instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 656 c.p.p., commi 5 e 10, in presenza della condizioni in esso previste e conseguente vizio di motivazione; punto 3: notificazione del decreto impugnato a difensore nominato di ufficio anzi che ai due già nominati di fiducia).

Posto che a seguito della dichiarazione di inammissibilità era stato emesso altro ordine di carcerazione, questa volta esecutivo, chiedeva l’immediato annullamento del decreto.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevando la fondatezza del rilievo per cui nessuna istanza di detenzione domiciliare era stata presentata dalla parte, chiedeva l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

Conformemente a quanto rilevato dal PG, il decreto di inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino non è pertinente alla domanda, nessuna istanza con quell’oggetto risultando proposta dall’interessato.

Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, consentendosi l’instaurazione di un appropriato e rituale contraddittorio sulla domanda di interesse.

P.Q.M.

visto l’art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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