T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 1760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce una situazione giuridica attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie (Consiglio di Stato, sez. V – 23/2/2010 n. 1067);

– che il diritto di accesso non è dunque ostacolato dalla pendenza di un (eventuale) giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.

– che in tale ottica è stato rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita;

– che di conseguenza la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte dell’eventuale processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (si veda precedente Sezione 25/2/2011 n. 341);

Rilevato:

– che nel caso di specie l’istanza di esibizione è rivolta ad ottenere informazioni e scritti della cartella clinica relativa alla defunta M. N., per intraprendere eventuali iniziative in sede giurisdizionale;

– che non siamo dunque in presenza della rivendicazione giudiziale di un diritto che spetta solo "in astratto" a colui che lo aziona, poiché in concreto affiora il vantaggio – che il legislatore ritiene "comunque" degno di apprezzamento – consistente nel rendere possibile la cura e la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici;

Atteso:

– che in ambito sanitario la cartella clinica contempla un complesso di dati (anamnestici, obiettivi, specialistici, strumentali e documentati) raccolti dai sanitari sulla persona del paziente durante la sua degenza ospedaliera;

– che, dato l’elevato numero di informazioni sulla salute ivi racchiuse, anche il diritto di accesso alle cartelle cliniche è regolato dal Codice della privacy ed in particolare dall’art. 92;

– che quest’ultimo (riproducendo sostanzialmente l’art. 60 sull’accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) stabilisce che le istanze di accesso possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta sia giustificata dalla documentata necessità di:

a) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del Codice, che sia di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Tenuto conto:

– che nel caso di specie, però, il problema di una comparazione di interessi configgenti non si pone in radice perché il diritto alla riservatezza – che appartiene alla categoria dei diritti della personalità tradizionalmente configurati come assoluti, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili – si estingue con la morte del titolare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 9/6/2008 n. 2866);

– che, in questo quadro fattuale, è irrilevante il fatto che la ricorrente sia o meno titolare di un diritto "di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" né che sia o meno erede effettivo del soggetto cui si riferiscono i dati;

– che il giudice deve viceversa accertare se l’istante abbia maturato "iure proprio" il diritto all’accesso ai dati contenuti nella cartella clinica;

– che ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D. Lgs. 196/2003 "I diritti di cui all’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

– che detta disposizione è stata richiamata dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 9/7/2003 (Bollettino del n. 41/luglio 2001) avente ad oggetto: "Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"";

– che, se nella fattispecie non viene in considerazione l’interesse alla riservatezza, devono in ogni caso essere esaminati i presupposti generali per il riconoscimento del diritto di accesso (ossia la sussistenza dell’interesse giuridicamente rilevante);

Atteso:

– che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi "interessati", "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso";

– che l’aspirazione a difendere in giudizio i propri interessi giuridici è tutelata a livello costituzionale ( art. 24 Cost.);

– che parte ricorrente ha esplicitato le ragioni della sua istanza, tesa ad affermare interessi propri corrispondenti a situazioni giuridiche degne di apprezzamento collegate ai documenti richiesti in copia (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 17/11/2007 n. 1877);

– che, nel richiedere il rilascio di copia della cartella clinica e dei documenti sanitari della congiunta, la Sig.ra S. ha evidenziato la titolarità di una posizione qualificata, risultando erede legittima nel caso di successione "ab intestato" e mettendo in dubbio la genuinità del testamento olografo;

– che la ricorrente è in buona sostanza titolare di una "situazione giuridicamente rilevante" che la legittima a pretendere l’esibizione di atti potenzialmente capaci di giovare alla salvaguardia della propria aspirazione ad una porzione di patrimonio, dalla successione del quale è stata a suo avviso ingiustamente estromessa;

Ritenuto:

– che in conclusione il gravame è fondato e deve essere accolto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Responsabile del Servizio competente del Comune di Sesto ed Uniti di divulgare, mediante presa visione ed estrazione di copia, la cartella clinica individuata con l’istanza di accesso del 21/6/2011 (allegato 4 del ricorso introduttivo).

Condanna l’amministrazione comunale resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di 2.500 Euro a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione alla rifusione in favore della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Spese compensate nei confronti degli altri membri evocati in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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