Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 24.11.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da C.G.A., rilevando in particolare la gravità del reato commesso (tentato omicidio), la mancanza di un’attività lavorativa ed il fine pena ancora lontano (allo stato, al 19.01.2013).- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) apodittico giudizio di pericolosità; b) ininfluenza della rilevata mancanza di un lavoro.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.- Ed invero il provvedimento impugnato si esaurisce in affermazioni in sè tutte apodittiche peraltro su temi irrilevanti ai fini del reso giudizio di concreta residua pericolosità che – ritiene il Tribunale – impedirebbe la concessione al C. della chiesta misura alternativa. La gravità del reato commesso (tentato omicidio) non è in alcun modo specificata, al di là del titolo di reato, ma soprattutto non è il alcun modo confrontata con i risultati del trattamento, poichè quel che conta in subiecta materia non può essere solo il fatto di reato per cui il condannato è in espiazione, ma l’eventuale residua pericolosità in esito alla subita detenzione: nella presente vicenda non risulta che siano stati esaminati in alcun modo – il testo dell’ordinanza invero non ne fa cenno – le relazioni degli operatori di Istituto in ordine all’eventuale grado di maturazione psichica e sociale del condannato.- La distanza del fine pena non è elemento in sè essenziale, una volta osservato il limite di concedibilità del chiesto beneficio. La concreta mancanza di un lavoro è, parimenti, circostanza non ostativa, posto che l’affidato può essere impiegato in attività socialmente utili, con l’indirizzo del Servizio Sociale (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 26789 in data 18.06.2009, Rv. 244735, Gennari; ecc.).- Si impone pertanto annullamento con rinvio per nuovo esame che rispetti i parametri di legge e dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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