Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41141

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 21.02.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli concedeva a S.F. (fine pena, allo stato, al 04.07.2012) la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, rilevati elementi di cessata pericolosità, in particolare in funzione della possibilità di lavoro anche in relazione alle necessità della famiglia.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: il Tribunale non aveva considerato che la stesa relazione UEPE aveva rilevato la mancanza di rivisitazione critica in capo al condannato.- 3. Il Procuratore generale in sede depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.- 4. Il ricorso dell’Accusa è infondato e, come tale, non merita accoglimento.- Ed invero il Tribunale di competenza ha svolto il suo esame con valutazione corretta e completa dei dati a disposizione, valorizzando in modo congruo e non illogico importanti elementi di carattere personale refluenti dalle recentissime informative in atti (in particolare dei Carabinieri del territorio, in data 10.02.2011): – mancanza di carichi pendenti; – mancanza di altre condanne; – regolare condotta tenuta agli arresti domiciliari prima e durante la detenzione domiciliare poi; – mancanza di frequentazione di pregiudicati: – mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. E’ stato poi ritenuto importante, sia in funzione di recupero sociale, sia in relazione alle necessità familiari, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa connessa all’affidamento in prova. Ciò posto, risulta di minor rilievo – dunque non illogicamente posposta dal Tribunale – la relazione dei Servizi sociali, di data anteriore di circa otto mesi (essendo essa del Giugno 2010), nella quale ogni valutazione, effettivamente perplessa, è fatta risalire ai limiti culturali del condannato. Si tratta, in definitiva, di una valutazione discrezionale del giudice del merito penitenziario condotta entro i parametri di legge ed immune da vizi logici. Il ricorso dell’Accusa, pertanto, teso a provocare una non consentita sovrapposizione valutativa, non può trovare accoglimento.-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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