Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 11.01.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riabilitazione proposta da M.P., rilevando come, in relazione ad una condanna per reati gravissimi (sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegali di armi), l’istante non avesse versato la somma di Euro 50.000 – fissata dal Tribunale in favore di un’associazione antimafia, dopo che la parte lesa aveva dichiarato che il danno subito, personale e familiare, fisico e psichico, non era in alcun modo risarcibile.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: il Tribunale non aveva valutato i limiti economici di esso istante e la conseguente impossibilità di far fronte alla somma determinata in termini troppo elevati.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- Ed invero il Tribunale di competenza, dopo avere fissato la cifra imposta al M. in sostituzione degli adempimenti risarcitori non effettuati (per i motivi di cui sopra), ha però omesso di svolgere il dovuto esame in ordine alle cause del mancato versamento, da parte dell’istante, della somma in questione.

In proposito occorre rilevare come sia giurisprudenza di questa Corte – che qui va richiamata e ribadita – secondo cui l’impossibilità ad adempiere, non derivante da colpa o fatto del condannato, non può costituire ostacolo alla chiesta riabilitazione (cfr., Cass. Pen. Sez. 1, n. 39468 in data 21.09.2007, R. 237738, Catania; Cass. Pen. Sez. 1, n. 4089 in data 07.01.2010, Rv. 246052, De Stasio; ecc.).- Ciò posto, risulta certamente manchevole l’impugnata ordinanza che, a fronte di una somma di notevole rilievo (Euro cinquantamila) discrezionalmente determinata, non ha indagato (anche disponendo le opportune informative specifiche) ne esaminato se l’inadempimento da parte del M. (che pur aveva prodotto le modeste denunce dei suoi redditi) derivasse da sua incapacità economica a lui non ascrivibile in termini almeno di colpa, ovvero da sua negligenza o disinteresse. Solo, infatti, in tale ultimo caso, di accertata volontà negativa, il mancato pagamento assumerebbe il significato escludente in ordine all’emenda che è sottesa al valore rappresentato dal risarcimento (o dalle sue forme equivalenti).- Si impone pertanto annullamento con rinvio.- Il Tribunale di competenza dovrà tenere presenti, nel nuovo esame, i principi di diritto qui affermati.-

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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