Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 09.11.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava la richiesta di G.N., collaboratore di giustizia in espiazione dell’ergastolo, di ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare, rilevando come non vi fossero le condizioni L. n. 45 del 2001, ex art. 16 nonies, per alcuni fatti per i quali non era ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado, e per il giudizio perplesso derivante da precedente revoca (per contatti con pregiudicati) dello stesso beneficio già concesso, nonchè per un precedente disciplinare (per detenzione di stupefacente).- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) violazione della competenza funzionale che spettava al Tribunale di Sorveglianza di Roma, trattandosi di collaboratore ammesso al programma di protezione che aveva eletto domicilio in Roma presso la Commissione Centrale; b) erroneità della decisione sotto i profili di merito.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio in relazione al primo motivo di ricorso.- 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.- Deve rilevare invero questa Corte come, in ordine alla prioritaria e pregiudiziale questione della competenza, il ricorso sia affetto dal vizio di non autosufficienza, posto che non risulta allegato in atti, e neppure inserito nel testo dell’atto di impugnazione, la prova documentale della vigenza del programma di protezione (che ben potrebbe essere revocato ai collaboratori) cui è legata la domiciliazione in (OMISSIS). In tal modo il ricorrente non pone in condizione questa Corte di verificare l’assunto, atteso che il dato non è rinvenibile in atti (sul principio dell’autosufficienza v., ex multis, Cass. Pen. Sez. 1, n. 6112 in data 22.01.2009, Rv. 243225, Bouyahia; ecc). Nè questa Corte potrebbe affidarsi alle autoreferenziali affermazioni del G., odierno ricorrente, posto che dal testo dell’impugnata ordinanza risultano condizioni soggettive (reiterate violazioni delle prescrizioni, contatti con pregiudicati), peraltro in sè non denegate nell’atto di ricorso (se ne predica solo la scarsa rilevanza ai fini richiesti), che ben potrebbero avere indotto la sospensione o la revoca del contratto di protezione.- Peraltro, ove le condizioni affermate permangano e sussistano in atto, ben può il condannato dirigere la sua istanza direttamente al Tribunale di Sorveglianza di competenza.- Risultano di conseguenza assorbiti i profili dell’impugnazione proposti nel merito.- Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso proposto in termini non autosufficienti (v. sentenza C. Cost. n. 186/2000).-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente G. N. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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