Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 08.11.2010 il Tribunale collegiale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di P.C. di unificazione in continuazione in executivis, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., di una serie di reati (peraltro non indicati in detta ordinanza), rilevando la mancanza di elementi idonei a verificare l’unicità di un preventivo disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato l’istanza con formula di stile, pur dopo avere riconosciuto la sussistenza di titoli idonei, quali l’omogeneità delle condotte a la loro vicinanza nel tempo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso, sul rilievo della sostanziale correttezza dei parametri valutativi adottati.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento. Ed invero l’impugnata ordinanza è palesemente affetta da vizio di genericità, esaurendo la sua motivazione in alcune affermazioni di principio del tutto aspecifiche e mancando completamente di valutare – come doveroso, alla luce dei parametri di legge e della giurisprudenza di legittimità – i concreti fatti di reato di cui alle sentenze di cognizione. Il provvedimento in questione non indica di quali sentenze si tratti ("più sentenze definitive di condanna") e, nel riferirsi ai tempi di commissione, neppure specifica le relative date, se non con il sintetico rilievo del "breve arco temporale" di per sè, peraltro, elemento sintomatico – come l’omogeneità delle violazioni commesse – della continuazione, piuttosto che della sua negazione. L’affermata mancanza di un preventivo disegno unitario non è dunque sorretta da argomentazione alcuna che abbia specifico e concreto riferimento ai fatti commessi dal P., non essendo satisfattiva dell’obbligo di motivazione l’adozione di assunti generici che si traducono in formule di stile, astrattamente ripetibili, senza variante, in qualunque fattispecie. Si tratta dunque di provvedimento che, in tal modo concepito, non rende possibile il suo controllo, e dunque apertamente manifesta il denunciato vizio di genericità. Si impone pertanto annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli che, nel nuovo esame dell’istanza, provvederà a tenere presenti i dovuti canoni di specificità della motivazione della decisione che riterrà di assumere.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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