T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 3197

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto prot. 233/2011 del 22.9.2011, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno, stipulato a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009, fra il datore di lavoro sig. Seck Mamadou ed il cittadino straniero sig. D.M..

Quest’ultimo risultava, infatti, condannato dal Tribunale di Novara nel 2004 per violazione degli articoli 477 e 482 del codice penale e tale condanna era ritenuta dall’Amministrazione ostativa all’emersione, in quanto rientrante negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

Era proposto, di conseguenza, il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 15.12.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è fondato, essendo erronea l’affermazione contenuta nell’atto impugnato, secondo la quale la fattispecie delittuosa di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale rientra fra quelle previste dagli articoli 380 e 381 del c.p.p ed é di conseguenza ostativa all’emersione, ai sensi dell’art. 1 ter comma 13 della legge 102/2009.

Infatti, il reato di cui all’art. 477 c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 482, la pena è addirittura diminuita), mentre l’art. 381 c.p.p. prescrive l’arresto facoltativo in flagranza per reati la cui pena è superiore nel massimo a tre anni.

E’ evidente, quindi, che per la fattispecie delittuosa indicata nel provvedimento impugnato non rientra nelle ipotesi di reato ostativo all’emersione di cui alla legge 102/2009.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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