Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 19.01.2010 il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica dichiarava X.D. colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., così condannandolo alla pena di Euro 200 – di ammenda.

Risultava invero provato – rilevava detto Tribunale – che l’anzidetto imputato avesse omesso di presentarsi alla Questura di Pesaro in data 10.10.2007 ove era stato convocato per ragioni di giustizia (onde procedere alla notifica della convalida di un verbale di perquisizione a suo carico).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: a) nullità del decreto di citazione a giudizio, notificato con il rito degli irreperibili, per incompleta ricerca di esso imputato; b) vizio di motivazione per inadeguatezza argomentativa; c) insussistenza delle ragioni di giustizia, posto che il provvedimento ben poteva essere consegnato direttamente.- 3. Il ricorso è fondato nella sua ultima deduzione, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione.- Ed invero -posto che si impone l’obbligo di verificare la legittimità sostanziale e formale dell’ordine dato dall’Autorità, presupposto del reato di cui all’art. 650 c.p. – deve essere qui rilevato come sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’irritualità della convocazione presso gli uffici di P.S. di una persona al solo fine di notificargli un atto giudiziario (nella fattispecie l’atto di convalida di una perquisizione): cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 8859 in data 13.06.2000, Rv. 216903, Minniello; ecc.- Va invero ricordato che è stato sempre ritenuto che la convocazione presso gli uffici (di Polizia o dei Carabinieri) non può essere giustificala per la mera attività di notifica di un atto che può – ed anzi deve – avvenire con le modalità di rito, e dunque presso il notificando. E’ dunque da considerare illegittima una convocazione che non trovi causa in una necessità di legge, ma si radichi solo nella mera maggiore comodità per chi dovrebbe procedere alla notifica (proprio in ossequio a tale indirizzo è stata, invece, ritenuta legittima la convocazione presso gli uffici nei casi in cui all’eventuale notifica di un atto si accompagni la necessità di ulteriori incombenti non altrimenti eseguibili che presso gli uffici stessi, circostanza all’evidenza non riscontrabile nel caso in esame).- Tanto ritenuto, esclusa dunque la legittimità dell’ordine dato allo X., si impone annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, dovendosi pronunciare formula assolutoria nei termini di cui al dispositivo, per i motivi di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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