T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-12-2011, n. 3202

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Svolgimento del processo

La società ricorrente chiede che questo Tribunale disponga le misure necessarie a dare ottemperanza alla sentenza n. 6129 del 11/05/2010 con la quale il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dello Sviluppo Economico alla refusione delle spese legali in suo favore per l’ammontare di Euro 551,00 per diritti, 650,00 per onorari e 183,16 per esborsi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

La sentenza è stata notificata con formula esecutiva in data 25 maggio 2010 ed è passata in giudicato.

Sussistono, quindi, tutti gli estremi affinchè il Collegio possa disporne l’ottemperanza.

Non sono tuttavia dovuti i diritti e le spese relativi all’atto di precetto in quanto atto prodromico all’esecuzione forzata ordinaria e non al presente giudizio di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dello Sviluppo Economico di pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 1.384,16, oltre spese generali e accessori di legge, con interessi maturati fino all’effettivo pagamento, entro e non oltre 40 giorni dalla notifica della presente sentenza.

Nomina fin d’ora, in caso di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta, il Prefetto di Milano con facoltà di delega a funzionario di sua fiducia.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 29 febbraio 2012.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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