Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 30.05.2009, emessa sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica applicava al nigeriano J.C.F. la pena di mesi 8 di reclusione per il reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 13, a lui concedendo, sempre su accordo delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo violazione dei legge e vizio di motivazione nell’applicazione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., a persona straniera, dalle dubbie generalità, che aveva già manifestato volontà di trattenersi illegalmente nel territorio dello Stato, e quindi anche in mancanza di elementi di prognosi positiva.

3. Il ricorso dell’Accusa, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero risulta in atti che il beneficio della sospensione condizionale della pena era inserito nell’accordo tra le parti, recepito poi dal giudice in quanto in sè non contrastante con i parametri di legge e giustificato con lo stato di incensuratezza del giudicando. In tale situazione è del tutto pacifico, a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che la concessione del beneficio, rientrante dunque nell’accordo pattizio delle parti in termini del tutto legittimi, non possa essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 5, n. 102 in data 18.01.1995, Rv. 200465, P.M./Pepe; Cass. Pen. Sez. 1, n. 6898 in data 18.12.1996, Rv. 206642, Milanese; Cass. Pen. Sez. 2, n. 3622 in data 10.01.2006, Rv. 233369, P.G./Laaziz; ecc). La proposta impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo essere discussa in questa sede di legittimità l’opportunità dell’accordo come pattuito tra P.M. e difesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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