T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-12-2011, n. 3201

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l’infondatezza del ricorso proposto e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 20.10.2005 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del giorno 24.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) Con provvedimento datato 18.01.2001 n. 1972, l’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Sondrio disponeva la revisione della patente di guida, mediante un nuovo esame di idoneità tecnica, nei confronti del ricorrente, in quanto resosi responsabile di un incidente stradale, con feriti, causato dall’elevata velocità del veicolo da lui condotto.

Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso gerarchico, respinto con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 25.07.2005, n. 1491/128/2001, con il quale si confermavano le valutazioni espresse mediante il primo provvedimento.

Sempre sul piano fattuale, va osservato dalla documentazione versta in atti emerge che in data 10.11.2000, verso le ore 20.30, il ricorrente, mentre transitava alla guida di un autoveicolo lungo la curva di una strada provinciale senza visuale, perdeva il controllo dell’auto, urtava contro il muro di recinzione posto sul lato destro, usciva dalla sede stradale alla sua sinistra e urtava contro un altro muro di recinzione.

L’incidente cagionava ingenti danni al veicolo e, oltre al ricorrente, riportavano lesioni anche due passeggeri.

Proprio i passeggeri, sentiti a sommarie informazioni dalle Forze dell’Ordine, dichiaravano che il ricorrente aveva perso il controllo del veicolo a causa della velocità sostenuta con la quale stava percorrendo quel tratto di strada (cfr. documentazione presente in atti).

2) Quanto ai motivi di impugnazione il Tribunale osserva che:

a) il primo motivo è palesemente inammissibile, in quanto la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non era stata proposta in sede di ricorso gerarchico, sicché, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non può essere proposta per la prima volta mediante il ricorso giurisdizionale.

Sul punto il Tribunale ha già precisato che in sede di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che ha deciso un precedente ricorso gerarchico, risulta preclusa la possibilità di far valere motivi di gravame diversi da quelli formulati con l’impugnazione amministrativa, salvo il caso di motivi che attengano a vizi inerenti solamente alla decisione pronunciata dall’autorità gerarchica. Il divieto di proporre motivi nuovi e diversi da quelli dedotti in via amministrativa si ricollega alla necessità di scongiurare surrettizie violazioni della perentorietà del termine di proposizione del ricorso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 settembre 2008, n. 4084 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie, dal raffronto tra il ricorso gerarchico (all. n. 4 di parte ricorrente) e il ricorso giurisdizionale emerge come solo in quest’ultimo sia stata formulata la censura di violazione dell’ art. 7 della legge n. 241/1990 nel procedimento di adozione del provvedimento di revisione della patente. Di tale censura, invece, non vi è traccia nel testo del ricorso gerarchico e, pertanto, essa deve essere dichiarata inammissibile.

b) il secondo dei motivi proposti non merita condivisione.

Invero, il ricorrente si duole, in termini di violazione dell’art. 128 c.d.s. e di eccesso di potere, della circostanza che l’amministrazione avrebbe valorizzato una sola infrazione stradale e della mancata considerazione che la violazione commessa non è dipesa da mancanza di abilità o ignoranza delle regole.

In proposito è sufficiente osservare che dalle dichiarazioni rese dalle persone trasportate – e in definitiva dallo stesso ricorrente, che, a pag. 8 dell’impugnazione, afferma che stava provando l’auto in orario serale, precisando che "… se anche il ricorrente per sua colpa ha mantenuto una velocità non commisurata alle condizioni della strada, il fatto…" – nonché dalla considerazione della dinamica del sinistro, quale risulta dalla documentazione versata in atti, si evince che l’incidente si è verificato a causa della velocità troppo elevata tenuta dal D. nel percorrere una curva, caratterizzata da scarsa visibilità.

Tale dato oggettivo è di per sé idoneo a far sorgere, secondo criteri di ragionevolezza, dubbi circa l’effettiva idoneità tecnica alla guida; invero, il fatto, per come verificatosi, esprime non solo negligenza, ma in primo luogo imperizia nella conduzione del veicolo e ciò è sufficiente per l’adozione del provvedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 del c.d.s..

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza del motivo in esame.

c) Neppure il terzo dei motivi dedotti è meritevole di condivisione.

Il Tribunale ritiene che le valutazioni espresse sul punto in sede cautelare debbano essere rimeditate, considerando che la determinazione di revisione della patente risale al primo dei provvedimenti impugnati e non è una conseguenza propria della determinazione adottata a seguito della proposizione del ricorso gerarchico.

Il ricorrente ritiene che la decisione sul ricorso gerarchico sarebbe viziata, per vizio proprio, in quanto tra la data del sinistro e la data di decisione del ricorso gerarchico sono trascorsi oltre quattro anni, durante i quali egli ha continuato a guidare veicoli, sicché la sottoposizione all’esame di idoneità alla guida solo dopo la decisione del ricorso gerarchico e non nell’immediatezza del fatto trasformerebbe la revisione della patente da strumento cautelare a misura sanzionatoria.

La tesi del ricorrente non è condivisibile.

In primo luogo va osservato che la natura preventiva e, quindi, in tal senso cautelare del provvedimento di revisione della patente comporta che l’amministrazione debba disporla entro un tempo adeguato dalla commissione del fatto, nel senso che le valutazioni discrezionali sottese alla revisione devono essere effettuate celermente, come esige la natura cautelare della misura.

Nel caso di specie tale condizione si è verificata, in quanto il fatto risale alla sera del 10.11.2000 e la revisione è stata disposta, dopo i necessari accertamenti, con provvedimento del 18.01.2001, ossia entro un arco temporale adeguato alla finalità di prevenzione che connota la revisione.

La circostanza che il nuovo esame di idoneità non sia stato effettuato è dipesa dalla proposizione del ricorso gerarchico, la cui presentazione ha condotto l’amministrazione a sospendere il provvedimento di revisione.

Nondimeno ciò non toglie che la determinazione gravata sia stata assunta entro un tempo congruo rispetto alla data del sinistro e coerente con le esigenze cautelari che connotano la revisione.

Le considerazioni ora svolte evidenziano, sotto altro profilo, che la valutazione della tempestività dell’intervento dell’amministrazione, va apprezzata in relazione al provvedimento di revisione, riguardando un profilo funzionale di questo atto e non della successiva decisione del ricorso gerarchico.

Inoltre, in ordine alla tempistica della decisione del ricorso gerarchico va ricordato che l’art. 6 del d.p.r. 1971 n. 1199 prevede che, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Il termine di 90 giorni definisce lo spazio di tempo che il ricorrente può attendere prima che inizi a decorrere il termine di impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto base, che deve essere impugnato entro 60 giorni dalla scadenza dei 90 cui si è ora fatto riferimento.

Pertanto, l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di revisione, una volta formatosi il silenzio sul ricorso gerarchico – e fermo restando, come è noto, il potere dell’amministrazione di provvedere anche dopo il decorso di 90 giorni – ne determina la consolidazione.

Ecco, allora, che la circostanza che l’amministrazione abbia disposto la sospensione della revisione in attesa della decisione del ricorso gerarchico comporta che tale sospensione sia automaticamente venuta meno una volta formatosi il silenzio sul ricorso gerarchico, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento di revisione, oramai da ritenersi pienamente efficace.

In definitiva, sia la considerazione del momento in cui l’amministrazione esercita i poteri valutativi sottesi alla disposta revisione, sia la considerazione del meccanismo di consolidazione del provvedimento impugnato in sede gerarchica e della funzione del termine di 90 giorni per la decisione del ricorso gerarchico, rendono palese che la coerenza del tempo di emanazione del provvedimento di revisione con la funzione preventiva che lo caratterizza deve essere apprezzata in relazione al tempo di adozione dell’atto base e non al tempo in cui l’amministrazione decide, seppure tardivamente, il ricorso gerarchico.

Insomma, il vizio di cui si tratta è astrattamente prospettabile rispetto al provvedimento di revisione e non rispetto alla decisione del ricorso gerarchico, perché è in relazione al primo atto che deve essere valutata la tempestività dell’azione amministrativa.

Né tale soluzione determina un vuoto di tutela per il ricorrente, che avrebbe potuto tempestivamente gravare in sede giurisdizionale il provvedimento di revisione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 6 del d.p.r. 1971 n. 1199.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.

3) In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nondimeno, la peculiarità della fattispecie consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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