Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 11-11-2011, n. 41022

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con sentenza in data 9/12/2010, la Corte di Appello di Venezia, pur diminuendo la pena, confermava la sentenza con la quale in data 18/03/2010, il Tribunale di Verona aveva ritenuto E.A. responsabile di una serie di truffe aggravate dall’art. 61 c.p., n. 5 (per essere state perpetrate ai danni di persone anziane). p. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE dell’art. 550 c.p.p. per avere il P.M. emesso decreto di citazione a giudizio pur essendo state contestate violazioni che avrebbero comportato la richiesta di rinvio a giudizio al g.u.p. con conseguente celebrazione dell’udienza preliminare;

2. violazione dell’art. 61 c.p., n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante, pur non essendovi alcun elemento in base al quale si potesse ritenere che l’avanzata età fosse accompagnata da fenomeni patologici di decadimento delle facoltà mentali, atteso che la sola età avanzata non può costituire, di per sè, una circostanza che aggravi il reato commesso ai danni di persone anziane.

3. violazione DEGLI artt. 132 – 133 c.p. per non avere la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, indicato le ragioni che l’avevano indotta ad allontanarsi dai minimi edittali.

Motivi della decisione

p. 1. VIOLAZIONE dell’art. 550 c.p.p.: la censura va respinta alla stregua di quella consolidata giurisprudenza di questa Corte, che qui va ribadita, secondo la quale "in tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico ( art. 550 cod. proc. pen.) l’erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non da luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti":

Cass. 7774/2002 Rv. 221533. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che "nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l’ipotesi in cui il pubblico ministero eserciti l’azione penale con citazione diretta per un reato per cui è prevista l’udienza preliminare non solo non da luogo a nullità assoluti e insanabile – perchè non rapportabile alla disposizioni dell’art. 178, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto non riguarda l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio dell’imputato, comunque assicurati, nè costituisce omessa citazione dell’imputato o comporta l’assenza del suo difensore – ma comporta una nullità a regime intermedio di tipo speciale, la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l’obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all’udienza preliminare".

Gli argomenti addotti dal ricorrente in questa sede, che si limitano sostanzialmente nel rilevare che, nella fattispecie, si verterebbe in un caso di incompetenza funzionale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, è fuorviante.

Infatti, nel caso di specie, non si è avuto alcuna incompetenza funzionale (per tale dovendosi intendersi la competenza che attiene alla ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e che si riflette sull’idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento), atteso che il tribunale non ha deciso al posto del g.u.p.. Il Tribunale ha correttamente deciso proprio perchè era stato investito della decisione da parte del P.M. con il decreto di citazione a giudizio.

Nel caso di specie, quindi, non si è verificata alcuna incompetenza funzionale (nel senso che a decidere è stato un giudice che, appunto, funzionalmente, non avrebbe potuto) ma solo l’omissione di una fase procedimentale che, benchè causa di nullità, non rientra in quella delle nullità assolute ma solo di quelle intermedie ex art. 180 c.p.p.. p. 2. VIOLAZIONE dell’art. 61 c.p., n. 5: preliminarmente, va premesso che, essendo stati i reati commessi nel 2007, si applica la previgente normativa dell’art. 61, n 5 (che parla di "persona") e non quella introdotta con la L. n. 94 del 2009 (che parla espressamente di età).

Tanto premesso, la censura deve ritenersi fondata.

In punto di diritto, va osservato che questa Corte ha, condivisibilmente, ritenuto che "in tema di minorata difesa, l’età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà": Cass. 39023/2008 riv 241454.

In punto di fatto, nel caso di specie, la Corte territoriale, ha ritenuto l’aggravante in questione sostenendo che ®il prevenuto ha profittato dell’età avanzata delle parti lese, ponendo in essere una condotta positiva (la telefonata da parte di chi si spacciava per il parente) atta a sorprenderne la capacità di reazione e di comprensione degli avvenimenti".

Sennonchè, così ragionando, la Corte territoriale è incorsa in errore avendo sovrapposto e confuso l’elemento oggettivo del reato (ossia gli artifici e raggiri posti in essere dall’imputato) con la minorata difesa che, invece, per essere ritenuta un’aggravante, deve attenere alla parte offesa.

In altri termini, è vero che fra le situazioni di minorate difese, è da annoverare anche l’età senile, ma resta fermo, che non può l’età di per sè, costituire condizione autosufficiente per l’applicazione della circostanza di aggravamento della pena, dovendo, piuttosto, questa accompagnarsi a fenomeni di decadimento, o comunque, di indebolimento delle facoltà mentali (o ad ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale), che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà e una menomata capacità di reazione e di contrasto dell’azione antigiuridica. Nel caso di specie, la Corte, invece, ha ritenuto, in modo automatico e meccanico, che la condotta dell’imputato, per il semplice fatto di avere posto in essere artifizi ai danni di persone anziane, integrasse gli estremi per far ritenere la configurabilità dell’aggravante, senza spiegare il motivo per cui, nella concreta circostanza, quegli artifici avessero trovato un terreno particolarmente fertile nelle singole parti lese nessuna delle quali, però, risulta, fosse affetta da un particolare decadimento fisico o mentale. p. 3. Il terzo motivo del presente ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio – salvo quanto si dirà in relazione alla circostanza aggravante ora esclusa – è, invece, infondato, poichè emergono dal contesto motivazionale complessivo gli elementi ex art. 133 c.p. che hanno ispirato la Corte territoriale, anche in considerazione del numero veramente elevato di reati addebitati all’imputato. p. 4. In conclusione, la sentenza, sul punto, va annullata soltanto in relazione alla circostanza ex art. 61 c.p., n. 5, che va esclusa;

ciò comporta che residuano le concesse attenuanti generiche da sole, senza giudizio di equivalenza con la detta circostanza aggravante, ed occorre quindi calcolare la relativa diminuzione di pena, che, essendo di natura discrezionale entro i limiti di legge, non può essere calcolata da questa Corte di legittimità. p. 5. Gli atti vanno, quindi, trasmessi ad altra sezione della stessa Corte di Appello per la sola determinazione della pena conseguente all’elisione della circostanza aggravante, dovendosi ritenere passata in giudicato, ex art. 624 c.p.p., la disposizione della sentenza nella parte in cui ha deciso in ordine alla responsabilità penale.

P.Q.M.

ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, che esclude e DISPONE Trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la determinazione della pena.

RIGETTA nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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