T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-12-2011, n. 3199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ai sensi dell’art. 48 comma 32 del D.L. 269 del 2003, convertito in L. 326 del 2003, lo sconto progressivo dovuto dai farmacisti al SSN in base all’art. 1 comma 40 della L. 662 del 1996 e successive modifiche, per la vendita dei farmaci erogati in regime di convenzione, non si applica all’ossigeno terapeutico e ai cd "medicinali generici" per i quali il D.L. 347 del 2001 convertito in L. 405 dello stesso anno prevede l’integrale rimborso.

Con l’art. 11 comma 6 del D.L. 78 del 2010 è stato previsto un ulteriore sconto, aggiuntivo, pari al 3,65% da dividersi in misura di metà fra le aziende produttrici e le farmacie distributrici. Il medesimo decreto, tuttavia, fa salvo quanto previsto dall’art. 48 comma 32 del D.L. 269 del 2003.

L’esclusione dell’ossigeno terapeutico e dei medicinali generici dalla applicazione dello sconto previsto dalla citata norma è stata ribadita dalla circolare in data 4 agosto 2010 della Regione Lombardia.

L’art. 11.6 è stato tuttavia diversamente interpretato dalla Ragioneria generale dello Stato (parere trasmesso con nota del 15/10/2010) e poi dalla Agenzia del Farmaco (nota pubblica sul suo sito web il 26 ottobre 2010) i quali hanno ritenuto che esso intendesse solamente ribadire la non applicazione dello sconto ai farmaci generici per le percentuali previste dal’art. 1 comma 40 della L. 662 del 1996, ma non anche esentarli dall’ulteriore sconto previsto dal D.L. 78/2010.

Sulla scorta di tali prese di posizione, la Regione Lombardia ha mutato avviso e con la circolare della Direzione Sanità della Giunta Regionale ha anche essa disposto che lo sconto del 1,82% previsto dall’art. 11 comma 6 del D.L. 78 del 2011 debba applicarsi anche ai farmaci generici e all’ossigeno terapeutico.

Avverso tal circolare sono insorti i farmacisti e le associazioni ricorrenti denunciando il difetto di competenza della Direzione Sanità, la violazione dell’art. 11 comma 6 del D.L. 78/2010, eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione.

Nelle more del giudizio è entrato in vigore il D.L. 225 del 2010 convertito in L. 10/2011 il quale ha modificato il comma 6 dell’art. 11 del D.L. 78/2010 facendo decorrere retroattivamente la modifica dalla data della sua entrata in vigore (31/05/2010).

In base alla nuova formulazione della norma il SSN deve applicare sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali uno sconto del 1,82% "ulteriore" rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.

La Regione Lombardia, a seguito di tale nuovo intervento normativo, ha emanato in data 10/12/2010 una ulteriore circolare, nella quale ribadisce l’inclusione dei farmaci equivalenti nella fascia di sconto del 1,82% prevista dalla sopra menzionata disposizione.

Tale circolare è stata gravata da motivi aggiunti con i quali i ricorrenti hanno di nuovo eccepito il difetto di competenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere.

In particolare, essi sostengono che la nuova formulazione dell’art. 11 comma 6 del D.L. 78/2010 sarebbe del tutto equivalente a quella originaria in quanto il richiamo alla normativa vigente sarebbe proprio volto a far operare anche nell’ambito della fascia di sconto del 1,82% l’esenzione per i medicinali generici prevista dall’art. 48 comma 32 del D.L. 269 del 2003.

Si sono costituite la Regione Lombardia. la ASL di Brescia e la ASL della Città di Milano per resistere a ricorso.

Ha spiegato intervento adesivo Federfarma, con atto notificato alle altri parti in causa.

Tute le parti hanno depositato memorie difensive.

All’udienza del 10 novembre 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso stante la sua infondatezza nel merito.

Le ragioni fatte valere dai ricorrenti erano, in effetti, conformi al dato letterale della originaria versione dell’art. 11 comma 6 del D.L. 78/2010.

Tale norma, infatti, introduceva la applicazione di uno sconto "ulteriore" (e, cioè, aggiuntivo) rispetto a quello già imposto dalla vigente normativa, e, rispetto a tale ulteriore sconto, prevedeva che dovesse rimanere fermo quanto disposto dall’art. 48 comma 32 del D.L. 269 del 2003, il quale, appunto, si riferiva proprio all’esenzione dallo sconto dei "medicinali generici" e dell’ossigeno terapeutico.

L’interpretazione della disposizione data dal MEF e dall’AIFA stravolgeva il dato letterale della norma in quanto il fatto che i medicinali generici rimanessero esentati dallo sconto 3,75% previsto dall’art. 1 comma 40 della L. 662 del 1996 era già insito nell’essere quello previsto dal D.L. 78 del 2010 sconto "ulteriore". Siffatta circostanza non necessitava, perciò, di ulteriore conferma, essendo, invece, il richiamo all’art. 48 comma 32 del D.L. 269/03 diretto ad estendere ai farmaci generici l’esenzione che già caratterizzava la fascia di sconto del 3,75%.

Del tutto diverso è però il tenore assunto dalla norma per effetto delle modifiche introdotte con il D.L. 225/2010.

Ora la disposizione si limita a stabilire che lo sconto del 1,82% debba essere "ulteriore" rispetto a quelli già previsti dalle normative vigenti, senza prevedere più alcuna salvezza per i farmaci esonerati, come reso palese dalla soppressione dell’inciso (fermo restando) contenente il richiamo all’art. 48, comma 32, del d.l. 269/03 che prevede l’esonero dallo sconto per i farmaci generici e per l’ossigeno terapeutico.

Proprio per il fatto che la detrazione prevista dal D.L. 78/2010 è uno sconto "nuovo", ad esso, in difetto di contraria previsione, non può applicarsi il regime delle esenzioni previsto per fasce di detrazioni disciplinate da altre normative.

Alla luce di quanto sopra va dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse della censura afferente l’incompetenza della Direzione Sanità della Giunta regionale, atteso che dal suo accoglimento non potrebbe derivare alcun risultato utile, avendo l’impugnata circolare ribadito l’interpretazione della norma che de plano si ricava dalla legge ora in vigore.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della modifica normativa sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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