Cons. Stato Sez. IV, Sent., 17-12-2011, n. 6636 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che in primo grado è stato impugnato l’atto con il quale la commissione preposta allo svolgimento delle operazione di selezione in ordine al concorso per titoli ed esami, per l’ammissione di 400 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 20102011, ha escluso l’attuale appellato dalla procedura in esito alla visita medica di revisione che lo aveva giudicato non idoneo in quanto affetto da "leucocitosi persistente";

considerato che, davanti al T.A.R., il ricorrente ha lamentato la illegittimità della valutazione operata dall’organo medicolegale dell’Amministrazione in quanto, all’esito di indagine mediche svolte presso la Casa di cura San Michele e presso il Laboratorio di analisi cliniche L.A.C. nell’immediatezza dei risultati della prima visita e della visita di riesame alle quali è stato sottoposto nel corso della selezione, è stato documentato "che la causa addotta a fondamento dell’esclusione appare insussistente";

considerato che il T.A.R., sulla scorta della documentazione medica depositata, con ordinanza n. 4506 del 4 ottobre 2010, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, provvedimento poi riformato da questa Sezione, con ordinanza n. 40 del 12 gennaio 2011, osservando che "nel contrasto tra i risultati delle analisi cliniche svolte da un Centro di reclutamento e quelle effettuate successivamente da altre strutture liberamente scelte dal ricorrente, non può desumersi la maggiore attendibilità di queste ultime";

considerato che il giudice di prime cure, sulla base della stessa documentazione medica, ha emesso la sentenza ora gravata, fondata sulla circostanza che "le visite presso strutture private alle quali il ricorrente si è sottoposto sono state effettuate nell’immediatezza rispetto a quelle svolte presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza di Roma" e che quindi le "risultanze della visita di revisione presso il Centro di reclutamento sono state sconfessate con indagine medica del giorno successivo";

considerato che gli accertamenti operati dall’amministrazione sono stati svolti in due differenti momenti, ossia quella di primo accertamento e di revisione, tra loro distanti 45 giorni, confermando la diagnosi escludente;

considerato che gli accertamenti medici svolti presso centri privati non sono in grado, da un lato, di elidere i contenuti della valutazione operata dall’amministrazione e, dall’altro, di superare la riserva di attribuzione in capo allo stesso organo sull’acquisizione e sulla valutazione dei dati procedimentali;

considerato quindi che l’affermazione per cui la documentazione privata esibita sia in grado di superare gli esiti dell’azione amministrativa va drasticamente contrastata, venendo a ledere le attribuzioni della parte pubblica, titolare del procedimento (come peraltro affermato con giurisprudenza pacifica di questo Consiglio in relazione ai pareri pro veritate, utilizzati come sostegno delle ragioni di doglianza in occasioni di procedure di concorso, per tutti si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991), non essendo idonea, stante la sua provenienza da soggetti privati scelti dall’interessato, ad introdurre elementi di prova in merito;

considerato che le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, stanti la peculiarità della questione e la novità della soluzione adottata dal giudice di prime cure;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 9392 del 2011 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 7402 del 19 settembre 2011, respinge il ricorso di primo grado;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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