Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6672 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, il sig. A. F., sovrintendente della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Capo della Polizia in data 16.10.2009 con il quale è stato trasferito "per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale" dalla Questura di Brindisi alla Questura di Matera, essendogli stato contestato di intrattenere rapporti con pregiudicati appartenenti ad un sodalizio criminoso.

2. Con sentenza 2 settembre 2010, n.1889 il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di doglianza dedotti.

3. Avverso l’anzidetta pronuncia l’interessato ha interposto appello reiterando i motivi già prospettati in primo grado, che possono essere così riassunti:

a) violazione art.32 d.p.r. n.395/1995 nell’assunto che, ricoprendo il ricorrente la carica di vicario sindacale presso la Questura di Brindisi per il S.I.A.P. (sindacato italiano appartenenti polizia), il suo trasferimento avrebbe dovuto essere sottoposto al preventivo nulla osta dell’organismo sindacale di appartenenza;

b) travisamento dei fatti in quanto sia dall’esito del procedimento penale aperto a suo carico, sia dall’esito della istruttoria svolta dal funzionario incaricato, emerge che mai il ricorrente ha avuto alcun rapporto con pregiudicati o comunque con personaggi dediti ad attività delinquenziali.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.

4. L’appello è infondato.

4.1. Giova intanto osservare che ai sensi dell’art.55, 4° e 5° comma del d.p.r. n.335/1982 (richiamato espressamente nel provvedimento impugnato) il Capo della Polizia ha il potere di trasferire il dipendente ad altra sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale, e segnatamente "quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio della Amministrazione…".

Orbene, posto che si tratta di un potere caratterizzato da un’ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui gode l’Amministrazione nei rapporti ordinari di pubblico impiego, non v’è dubbio che nella fattispecie in esame il disposto trasferimento sia pienamente giustificato dalla gravità dei fatti addebitati al ricorrente.

Fatti che non possono essere messi in discussione quanto al loro oggettivo accadimento. Invero, come è già stato rilevato nella sentenza di primo grado, è stato lo stesso ricorrente ad attestare, in sede di ricorso introduttivo davanti al TAR, di essere stato indagato dalla D.D.A. di Lecce "a seguito di intercettazioni telefoniche ed ambientali avvenute dal 17 marzo al 2 agosto 2002 tra l’istante ed alcuni pregiudicati appartenenti ad un sodalizio criminoso". E tale dato di fatto non era stato messo in dubbio nemmeno dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2007, n.3813, che ha annullato il provvedimento di destituzione dell’odierno appellato per violazione del principio di tipicità e gradualità delle sanzioni. In essa si legge infatti:

"..dagli atti di causa emerge che la frequentazione dell’odierno appellante con il pregiudicato…, per le modalità concrete con cui risulta realizzata, fosse sostanzialmente riconducibile…all’ipotesi di cui all’art.6, terzo comma, n.7 d.p.r. cit ("assidua frequenza senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume, ovvero di pregiudicati…") ".

Orbene le relazioni intrattenute dall’odierno appellante, anche se non rilevanti penalmente, e seppure non siano state ritenute sanzionabili con la destituzione, rivestono una così palese gravità che deve ritenersi del tutto giustificato il provvedimento impugnato con il quale il Capo della Polizia ha disposto l’allontanamento del dipendente, ritenendo inopportuna, e pregiudizievole per l’immagine ed il prestigio della Amministrazione, la sua permanenza nello stesso posto di lavoro.

Non appare pertanto censurabile la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il trasferimento per incompatibilità ambientale.

4.2. Con altro motivo di gravame, sul quale si è insistito in sede di memoria difensiva, l’appellante reitera la dedotta violazione della normativa a tutela dei dirigenti sindacali, di cui all’art.32 d.p.r.31 luglio 1995, n.395, che rinvia all’art.88, 4° e 5° comma, l. 1° aprile 1981, n.121 (come modificato dall’art.5 d.l. n.387/1987 conv. in l. n.472/1987), lamentando che il trasferimento sia stato disposto senza acquisire il nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza.

Ma la censura non può essere condivisa.

E’ stato infatti rilevato anche in recenti pronuncie di questo Consiglio che il trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici costituisce un limite alla previsione contenuta nell’art.88 della legge n.121/1981 relativa all’ordinamento della Polizia di Stato e pertanto non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante (cfr: Cons.St. VI, 1 aprile 2009, n.2039; IV, 15 luglio 1999, n.1245). In altri termini la previa acquisizione del nulla osta, prevista dalla normativa soprarichiamata per il caso di trasferimenti di dirigenti sindacali, non può che riferirsi ai trasferimenti motivati da esigenze di servizio, che potrebbero essere uno strumento per impedire l’esercizio delle attività e delle libertà sindacali; non anche ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, in ordine ai quali risulta preminente l’interesse a rimuovere situazioni che possono nuocere al prestigio della Amministrazione.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che le doglianze del ricorrente avevano già ricevuto adeguata risposta in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore della controparte costituita, liquidandole in euro 2.000 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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