Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7915 Cessazione della materia del contendere Interruzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 31/5- 21/6/2007, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da S.M. nei confronti della Vedani Carlo Metalli s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 17/2-7 marzo 2005, che ha dichiarato la nullità del brevetto, per la porzione italiana, dello S., concernente un "forno a tamburo rotante per la rifusione dell’alluminio", sul rilievo della mancanza di novità per predivulgazione, così respinta la domanda di contraffazione avanzata dallo S., con condanna di questi alle spese di lite.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso S.M., sulla base di cinque motivi.

La Vedani Carlo Metalli s.p.a. ha depositato controricorso.

Il P.M. a cui è stato notificato il ricorso, non è intervenuto. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con atto depositato in data 13/12/2011, le parti congiuntamente hanno fatto presente che tra le stesse è stato raggiunto e sottoscritto l’accordo di cui al doc. 1, che soddisfa pienamente i rispettivi interessi e disciplina le spese del giudizio, ed hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente non passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1753/2007 e compensazione integrale delle spese di lite. Ciò posto, va data continuità all’orientamento espresso da questa Corte nella pronuncia resa a sezioni unite, 368/2000, e seguito, tra le altre, dalle pronunce 16341/09, 13565/05, 14250/05, 15081/04, secondo cui, ove nel giudizio di legittimità sia intervenuta una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, la relativa statuizione non comporta una decisione nel merito della causa, e si risolve nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione; trattasi di pronuncia di carattere processuale che, benchè possa richiedere un accertamento dell’accordo transattivo, ha il pregio di contenere una pronuncia sul ricorso e di consentire la produzione dei documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto dal quale dipende la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 372 c.c., e non contiene alcuna statuizione relativa alla sentenza impugnata, di cui è escluso il passaggio in giudicato: infatti, nel caso di accordo transattivo, il nuovo assetto pattizio si sostituisce alla regolamentazione data nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata, eppertanto inidonea a passare in giudicato.

Tale orientamento, peraltro disatteso nella pronuncia 19160/07, nell’ottica di riconoscere alla cessazione della materia del contendere conseguenze di ordine sostanziale sulla domanda e sulle sentenze, da cui la rimozione delle sentenze rese in quanto non più attuali,e la pronuncia di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la causa non può essere proseguita (e vedi anche le pronunce 10553/09 e 19533/2011), risulta idoneo a soddisfare l’interesse privato delle parti, inteso a dare valore al nuovo assetto pattizio raggiunto di contro alle statuizioni della sentenza impugnata, di cui le parti non vogliono il passaggio in giudicato e nel contempo, come rilevato dalle stesse sezioni unite nella pronuncia 368/2000, salvaguarda l’interesse pubblicistico dell’economia dei giudizi.

Conclusivamente, avendo le parti allegato e provato l’intervenuta transazione con compensazione delle spese di lite, e chiesta la cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012

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