Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6669 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio D. M. D. A., già capitano del disciolto Corpo delle Guardie di P. S.,trasferito ai Servizi di Informazione e Sicurezza nel 1982 e rientrato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 1.11.2008, ha impugnato il decreto del Capo della Polizia recante la data del l 9.2.2009 con il quale è stato inquadrato nel ruolo dei primi dirigenti, anziché in quello dei dirigenti superiori.

A fondamento del gravame il ricorrente adduceva che al momento del rientro nella Amministrazione della P.S. allo stesso avrebbe dovuto applicarsi ai fini della attribuzione della qualifica, non già la normativa di cui all’art.35 del d.p.c.m. 1° agosto 2008, n.1, ma semmai la disposizione transitoria dell’art.25 dello stesso d.p.c.m., ovvero la normativa contenuta negli artt. 7 e 7 bis d.p.c.m. 22 novembre 1980, n.7 (come modificato dal d.p.c.m. 18 febbraio 1988, n.23) tuttora vigente al momento di detto rientro.

2. Con sentenza 31 gennaio 2011, n.834 il TAR adito ha respinto il ricorso ritenendo corretta l’applicazione dell’art.35 d.p.c.m. n.1/2008 e la conseguente attribuzione della qualifica di primo dirigente.

3. Avverso l’anzidetta pronuncia l’interessato ha interposto appello reiterando le censure dedotte in primo grado.

4. L’appello è infondato.

Giova anzitutto premettere che la materia del contendere verte esclusivamente sulla individuazione di quale sia la normativa da applicare nella fattispecie in esame, essendo invece incontestato che, sulla base della normativa applicata, sarebbe corretto l’inquadramento nella qualifica di primo dirigente.

Ciò posto, va anzitutto ritenuto che (come statuito dal primo giudice) la normativa da applicare "ratione temporis" ai fini della ricostruzione della carriera dell’odierno appellante era certamente quella racchiusa nel d.p.c.m. 1° agosto 2008, n.1, entrato in vigore il 10.9.2008, e dunque vigente al momento in cui è stato chiesto il rientro dai Servizi di Informazione e Sicurezza, in data 1.11.2008.

Non è dunque pertinente il richiamo alla normativa contenuta negli artt. 7 e 7 bis del d.p.c.m. 22 novembre 1980, n.7.

Venendo dunque al regolamento di cui al d.p.c.m. n.1/2008 (adottato ai sensi dell’art.21 L. 3 agosto 2007, n.124), recante l’ordinamento del personale addetto al Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, esso contiene all’art. 35 la specifica disciplina della "ricostruzione della carriera"del personale appartenente -come l’odierno appellante- dalle Forze di polizia ad ordinamento civile all’atto del rientro dai Servizi di Informazione e Sicurezza nella Amministrazione di provenienza, dettando i criteri di tale ricostruzione.

In particolare, ai sensi del 2° comma dell’art. 35, la ricostruzione della carriera avviene "considerando il servizio svolto presso gli organismi come utilmente prestato nell’amministrazione, a tutti gli effetti", e "facendo partecipare virtualmente il dipendente a tutti gli scrutini cui avrebbe avuto titolo a partecipare, con conferimento della promozione con la medesima decorrenza attribuita al primo dei promossi che lo avrebbe seguito nel ruolo di provenienza".

E’ questa dunque la disciplina che è stata correttamente applicata all’odierno appellante all’atto del suo rientro nella Amministrazione della P.S., con il risultato della attribuzione della qualifica di primo dirigente.

Condizione per il conferimento della più elevata qualifica di dirigente superiore reclamata dal ricorrente era poi che questi avesse conseguito presso gli Organismi di informazione la qualifica di "dirigente di seconda fascia di livello apicale o superiore", mentre quella rivestita era stata la qualifica di dirigente di seconda fascia di livello C, e quindi iniziale.

Quanto all’art.25 dello stesso d.p.c.m. n.1/2008, di cui l’appellante continua ad invocare l’applicazione, il richiamo è del tutto in conferente giacchè esso contiene disposizioni transitorie che si riferiscono alla adozione di provvedimenti gestionali interni al Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, e che nulla hanno a che vedere con il rientro dagli Organismi di informazione alla Amministrazione di provenienza.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per disporre diversamente visto che tutte le doglianze del ricorrente avevano già trovato adeguata risposta in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali del grado in favore della controparte costituita, liquidandole in euro 2.000 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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